Diritto di rivalsa dell'assicurazione e autonomia tra giudizio penale e giudizio civile.

A cura della Redazione.
Diritto di rivalsa dell'assicurazione e autonomia tra giudizio penale e giudizio civile.
Venerdi 25 Marzo 2022

Con l'ordinanza n. 9418 del 23 marzo 2022 la Corte di Cassazione ribadisce la autonomia del giudizio penale rispetto al giudizio civile anche in relazione al diritto di rivalsa dell'assicurazione nel caso di veicolo guidato da perosna in stato di ebbrezza.

Il caso: La Delta Assicurazioni agiva in giudizio nei confronti di una sua assicurata, Mevia, la quale, guidando, come risulterebbe dal verbale di accertamento redatto a suo carico, in stato di ebbrezza, aveva perso il controllo del veicolo ed era finita contro un palo della luce danneggiandolo; la Delta Assicurazioni risarciva il danno, ma ha poi citava Mevia davanti al Giudice di pace sulla base di una clausola contrattuale che prevede la rivalsa nel caso in cui il danno fosse stato causato guidando in stato di ebbrezza e superando un determinato tasso alcolico.

Il Giudice di Pace adito sospendeva il procedimento, ritenendo che il suo esito dovesse ritenersi pregiudicato dal giudizio penale ancora in corso, e dunque dalla circostanza che la guida in stato di ebbrezza non era stata ancora penalmente accertata, e dal giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa intentato dalla stessa assicurata.

La Delta Assicurazioni propone regolamento necessario di competenza avverso l' ordinanza di sospensione, deducendo che:

a) la clausola del contratto di assicurazione in base alla quale è esercitata la rivalsa prevede il diritto della compagnia di ripetere le somme corrisposte al danneggiato semplicemente sulla base del verbale si accertamento del tasso alcolico, meglio del superamento del tasso alcolico rispetto alla soglia di 1,5 gr/I;

b) l'azione di rivalsa può essere esercitata a prescindere dal fatto che la violazione del codice della strada sia confermata dal giudice penale o sia confermata da altro giudizio, essendo sufficiente a giustificarla la constatazione fatta dai verbalizzanti, con la conseguenza dunque che non v'è alcuna pregiudizialità tra l'accertamento effettuato in sede penale.

Per la Suprema Corte il ricorso è fondato:

- a prescindere da ogni considerazione relativa alla autonomia, ormai nota, tra giudizio penale e giudizio civile, e dunque a prescindere dalla regola per cui non è più necessaria la sospensione del processo civile in attesa della definizione di quello penale, la clausola contrattuale prevede espressamente che "l'assicurazione non è operante nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'articolo 186 del codice della strada";

- per l'esclusione dell'operatività della polizza è sufficiente che sia stata effettuata contestazione della violazione nei confronti dell'assicurato, non essendo necessario che tale contestazione superi il vaglio del giudice a cui è chiesto di accertarne la fondatezza;

- pertanto il giudizio sull' accertamento della fondatezza di tale contestazione non è pregiudicante rispetto al giudizio in cui si fa valere la mera contestazione, quale condizione di inefficacia della copertura assicurativa

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n. 9418 2022

Risorse correlate:

Vota l'articolo:
5 / 5 (1voto)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.023 secondi