Cassa Forense: necessaria la preventiva contestazione dell'addebito per la validità della cartella esattoriale

Cassa Forense: necessaria la preventiva contestazione dell'addebito per la validità della cartella esattoriale

L'irrogazione della sanzione da parte della Cassa Forense non può prescindere dalla preventiva contestazione dell'addebito come dispone l'art. 35, I. n. 689/1981.

Giovedi 24 Marzo 2022

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nel'ordinanza n. 9310 del 22 marzo 2022.

Il caso: La Corte d'appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta dall'avv. Mevia avverso la cartella esattoriale con cui Cassa Forense le aveva ingiunto il pagamento di sanzioni per tardiva comunicazione della dichiarazione reddituale.

Per la Corte distrettuale al caso di specie si doveva applicare l'art. 35, I. n. 689/1981, secondo cui l'irrogazione della sanzione non può prescindere dalla preventiva contestazione dell'addebito, richiamando espressamente Casso n. 13545 del 2008.

Cassa Forense ricorre in Cassazione, lamentando violazione dell'art. 12, comma l°, L. n. 689/1981 in relazione agli artt. 2, comma 2, d.lgs. n. 509/1994, 4, comma 6-bis, lo n. 140/2006, e 3, comma 2, del Regolamento della Cassa di cui al d.m. 20.11.2000, per avere la Corte territoriale ritenuto l'applicabilità della disciplina di cui agli artt. 35 ss., lo n. 689/1981, nonostante

- l'avvenuta privatizzazione della Cassa

- la delegificazione della materia contributiva

- la sopravvenuta possibilità che i regolamenti della Cassa medesima adottino deliberazioni concernenti il regime sanzionatorio.

Per la Cassazione la doglianza è infondata: sul punto osserva quanto segue:

a) anche a seguito della privatizzazione disposta dal d.lgs. n. 509/1994, l'irrogazione di sanzioni da parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito, ai sensi degli artt. 13 e 14, lo n. 689/1981;

b) essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., la potestà regolamentare riconosciuta agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie dall'art. 4, comma 6-bis, d.1. n. 79/1997 (conv. con lo n. 140/1997), non può comunque derogare alle garanzie dettate dalla citata legge n. 689/1981 in tema di accertamento e preventiva contestazione dell'addebito;

c) nel caso in esame, l'eventuale positiva affermazione dell'obbligo di comunicazione a carico dell'avv. Mevia non esimeva comunque la Cassa ricorrente dall'osservanza della disciplina di cui essa invece ha infondatamente invocato l'inapplicabilità.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n. 9310 2022

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