Una contestazione del convenuto solo generica ed anzi contraddittoria in primo grado comporta una acquiescenza che non può essere poi messa in discussione con l'appello.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 27624/2020, in cui chiarisce anche la differenza tra documenti giuridicamente tali, da contestare, e documenti non giuridici.
Affermare che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere formalmente contestato.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell' ordinanza n. 17889 del 27 agosto 2020.
Il caso: G. C. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Torino, la compagnia petrolifera s. p. a. e R. C. chiedendo che fossero condannati al ...
Premessa Il presente intervento ha come scopo quello di individuare le modalità di proposizione e redazione di atti di impugnazione dei provvedimenti emessi nel corso dell’emergenza COVID - 19 in base al d. l. 19/2020, senza alcuna pretesa di sistematicità o volontà di individuare un sistema “generale” o infallibile. Personalmente ritengo che le fonti del ...
Si è già evidenziato come, in relazione alle misure di contenimento del Covid-19 e di limitazione degli spostamenti, il sistema di repressione penale, nonché la prassi di far “autocertificare” al cittadino i motivi degli spostamenti, presentasse serie criticità. Tale sistema e tale prassi, difatti, presentavano vari punti di plausibile ...
Nell'ordinanza n. 10840/2019 Gli Ermellini si pronunciano in merito alla legittimità della multa per uso del cellulare non a viva voce né dotato di auricolare durante la guida di autoveicolo anche in mancanza di contestazione immediata. Il caso: M. A. proponeva opposizione ex art. 205 cod. strada avverso l'ordinanza- ingiunzione con la quale, a seguito di ricorso avverso il ...
Con l’ordinanza n. 6725/2018, pubblicata il 19 marzo scorso, la Corte di Cassazione si è occupata della questione relativa all’onere della prova che incombe sul mittente di una raccomandata nel caso in cui il destinatario ne contesti la ricezione.
I Giudici di Piazza Cavour, con la suddetta ordinanza, hanno ribadito il principio secondo il quale in caso di contestazione della ...
Sentenza n. 22322/2016 Cassazione Civile - Sezione Lavoro.
Mercoledi 19 Aprile 2017
Di Fulvio Graziotto.
In caso di provvedimento disciplinare sfociato in licenziamento per giusta causa, i fatti non contestati tempestivamente possono comunque essere considerati quali elementi rafforzativi in relazione ad altri addebiti tempestivamente contestati, e può tenersi conto anche di precedenti disciplinari risalenti ad oltre due anni prima del licenziamento.