Il convenuto può contestare in ogni fase del giudizio la titolarità del rapporto controverso.

A cura della Redazione.
Il convenuto può contestare in ogni fase del giudizio la titolarità del rapporto controverso.

Con l'ordinanza n. 18974 del 13 giugno 2022 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla natura di mere difese delle contestazioni sollevate dal convenuto in merito alla titolarità del rapporto controverso, con la conseguenza che esse sono proponibili in ogni fase del giudizio.

Mercoledi 22 Giugno 2022

Il caso: Tizio conveniva in giudizio il Comune per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a un locale seminterrato indicati come causati da infiltrazioni di acqua piovana, provenienti dalla soprastante strada comunale, che si erano manifestati a séguito di lavori di pavimentazione con lastre di pietra.

Il Giudice di Pace, davanti al quale si costituiva tardivamente resistendo il Comune, accoglieva la domanda con pronuncia confermata dal Tribunale secondo cui, in particolare, l'eccezione di parziale abusività del cespite, con specifico riferimento al locale cantina, era tale in senso stretto, sicché era stata tardivamente sollevata dall'ente locale in prime cure, senza neppure provare l'allegazione stessa.

Il Comune ricorre in Cassazione, deducendo che  il Tribunale aveva errato mancando di considerare che l'eccezione di abusività del manufatto, in quanto ricavato dalla roccia sottostante la strada pubblica, e dunque da sottosuolo demaniale, afferiva alla legittimazione attiva, e come tale era mera difesa sempre sollevabile e rilevabile anche officiosamente.

Per la Suprema Corte la censura è fondata: sul punto vengono svolte le seguenti considerazioni:

a)  la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto;

b) le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa;

c) ne consegue, nel caso in esame, che la difesa dell'ente locale in ordine alla carenza di legittimazione attorea dominicale per demanialità del terreno su cui si è allegato insistere il bene sotteso alla pretesa, non poteva essere ritenuta tardiva.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.18974 2022

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