Danni cagionati da fauna selvatica: responsabilità della Regione e criterio della utilizzazione

Danni cagionati da fauna selvatica: responsabilità della Regione e criterio della utilizzazione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18454/2022 torna ad occuparsi della responsabilità della P.A e in particolare della Regione nel caso di danni cagionati da animali selvatici.

Giovedi 23 Giugno 2022

Il caso: Tizio conveniva avanti al Giudice di Pace di Isernia, la Regione Molise e la Provincia di Isernia, per chiederne la condanna al pagamento della somma di euro 4.128,57, a titolo di risarcimento del danno subito dalla BMW di sua proprietà che aveva investito un grosso cinghiale che all'improvviso aveva invaso la sede stradale.

La Regione Molise, costituendosi,eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di non avere alcuna responsabilità né ai sensi dell'art. 2043 né ai sensi dell'art.2052 c.c..; la Provincia di Isernia, dal canto suo, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, per assoluta mancanza di sua responsabilità ex lege 157/1992, ex artt. 2043 e 2052 c.c. e precisando che l'evento di danno era addebitabile all'imprudente condotta di guida dell'attore.

Il Giudice di Pace di Isernia, accoglieva parzialmente la domanda e riteneva ricorrente la pari responsabilità della Regione Molise e dell'attore; di conseguenza, condannava la Regione Molise a corrispondere a titolo risarcitorio ad la somma di euro 1.400,00 e regolava le spese di lite.

Il tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l'appello della regione, con le seguenti considerazioni:

- il danno cagionato da fauna selvatica è disciplinato dall'art. 2043 c.c., stante l'incompatibilità dell'art. 2052 c.c. con il carattere selvatico degli animali in questione, sicché il danneggiato aveva l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, compreso l'elemento soggettivo;

- quindi, il risarcimento del danno non era dovuto, perché in primo grado non era stata allegata né provata la ricorrenza di una condotta colposa omissiva efficiente sul piano della presumibile ricollegabilità al danno sofferto.

Tizio ricorre in Cassazione, che, nell'accogliere il ricorso, in tena di responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica ribadisce i seguenti principi:

a) con indirizzo giurisprudenziale che oramai può considerarsi consolidato è stato superato il precedente quadro interpretativo che riteneva impossibile invocare per la fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c., attesa l'inestensibilità del dovere di custodia ivi previsto agli animali selvatici che vivono in libertà;

b) oggi si ritiene che la proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, determina una situazione equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario;

c) di conseguenza, è la Regione a dover essere considerata, ex art. 2052 cod.civ., l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli animali – perché se ne serve nel senso dianzi precisato - salvo che provi il caso fortuito;

d) sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, grava l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato;

e) in particolare, in caso di incidenti stradali, il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno: quest'ultimo dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici, e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.18454 2022

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