L'ordinanza del 2 febbraio 2024 della Corte di Cassazione in oggetto si inserisce nel solco dell’evoluzione giurisprudenziale riguardante la responsabilità per danni causati da fauna selvatica, offrendo un importante chiarimento in merito all’applicazione dell’art. 2052 c.c. (responsabilità per danno cagionato da animali) e alla possibilità di una responsabilità solidale tra più soggetti utilizzatori.
Venerdi 13 Settembre 2024 |
Principio di Diritto enunciato. La Corte, richiamando precedenti giurisprudenziali (in particolare l’ordinanza n. 7969/2020), conferma che la responsabilità per danni causati dalla fauna selvatica ricade principalmente sulle Regioni, identificate come "soggetti utilizzatori" degli animali selvatici, i quali sono gestiti, tutelati e controllati dalle stesse. Questo principio risponde all’esigenza di individuare un soggetto pubblico che, a fronte del suo ruolo di gestione della fauna, possa rispondere dei danni derivanti dal comportamento di tali animali.
Tuttavia, la Corte aggiunge un elemento innovativo e di particolare rilievo: la responsabilità non è esclusiva della Regione. Infatti, qualora vi siano più soggetti che, per diversi motivi, possano essere considerati utilizzatori degli animali, si può configurare una responsabilità solidale tra questi soggetti. Tra questi, si annovera anche l’Ente Parco, il quale potrebbe essere responsabile nella misura in cui esercita un potere di custodia e gestione diretta della fauna, come previsto dalla normativa regionale e dallo statuto dell’Ente stesso.
La Cassazione, accogliendo il motivo del ricorrente, ha chiarito che la responsabilità per danno da animali selvatici non è necessariamente limitata a un solo soggetto. La Corte ha precisato che, in base all’art. 2052 c.c., la responsabilità può essere attribuita sia al proprietario che a chi utilizza l’animale per un certo periodo, senza escludere la responsabilità solidale di più soggetti che si trovino nella posizione di "utilizzatori". Di conseguenza, l’Ente Parco può essere ritenuto corresponsabile insieme alla Regione.
Rapporto tra art. 2043 c.c. e art. 2052 c.c. Un ulteriore aspetto fondamentale trattato dall'ordinanza è il rapporto tra l’art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana generale per danno ingiusto) e l’art. 2052 c.c.
La Corte chiarisce che il rapporto tra queste due norme è di tipo genere a specie. In altre parole, mentre l’art. 2052 c.c. disciplina un’ipotesi specifica di responsabilità oggettiva per danno da animali, ciò non impedisce al danneggiato di agire ex art. 2043 c.c. qualora sussista una condotta colposa o dolosa da parte di un soggetto che abbia omesso di prevenire il danno. La Corte di Cassazione ha sottolineato che, anche se si decide di inquadrare la fattispecie nell’ambito dell’art. 2052 c.c., non si può escludere la valutazione della responsabilità ex art. 2043 c.c. qualora emergano elementi di colpa.