Processo civile: differenza tra incapacita’ a testimoniare e inattendibilita’ del testimone

Processo civile: differenza tra incapacita’ a testimoniare e inattendibilita’ del testimone

Con l’ordinanza 24158/2024, pubblicata il 9 settembre 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla differenza, nell’ambito di una causa civile, tra l’incapacità a testimoniare del teste e l’inattendibilità di quest’ultimo.

Venerdi 13 Settembre 2024

IL CASO: La vicenda esaminata origina dal un giudizio avente ad oggetto la richiesta dell’attore tesa ad ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con una società, già titolare del mandato di agenzia di assicurazione.

A fondamento della domanda, l’attore sosteneva che il rapporto di lavoro era consistito nella gestione della sede operativa dell’agenzia, di aver ricevuto le direttive dai titolari di quest’ultima e di essersi occupato di tutte le incombenze, ricevendo soltanto occasionali compensi come agente produttore.

Nel corso dell’attività istruttoria svoltasi in primo grado venivano assunte delle prove testimoniali. L’attore eccepiva l’incapacità di uno dei testimoni escussi, evidenziando l’interesse di quest’ultimo nella causa, stante la grave inimicizia intercorrente tra i due, e la sua inattendibilità.

Entrambi i giudizi di merito si concludevano con il rigetto della domanda attorea.

La Corte di Appello, nel confermare la decisione del Tribunale, rilevava che dalle risultanze processuali non erano ravvisabili gli indici della subordinazione nel rapporto intercorso tra le parti, vertendosi, invece, in una forma di collaborazione autonoma.

Quindi, l’originario attore investiva della questione la Corte di Cassazione, deducendo l’erroneità della decisione dei giudici della Corte di Appello per non aver fornito alcuna motivazione in relazione alla dedotta incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. del teste e alla attendibilità dello stesso, avendo quest’ultimo un interesse a che le domande dell’attore proposte contro gli agenti si concludessero con un loro rigetto.

LA DECISIONE: Anche la Corte di Cassazione ha dato torto all’originario attore, dichiarando inammissibile il ricorso dallo stesso proposto.

Nel decidere la controversia, i giudici di legittimità hanno precisato che la capacità a testimoniare e la valutazione sull'attendibilità del teste operano su piani diversi.

La incapacità a testimoniare dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del testimone al giudizio.

La valutazione sull'attendibilità, invece, riguarda la veridicità della testimonianza, che il giudice deve discrezionalmente valutare basandosi su elementi di natura oggettiva (es. la precisione e la completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (es. la credibilità della dichiarazione del testimone, in relazione ai suoi rapporti con le parti e anche all’eventuale interesse che la lite abbia un determinato esito).

Al fine di considerare una testimonianza inattendibile, hanno concluso, può essere considerato sufficiente anche un solo elemento soggettivo di particolare rilievo. La valutazione sulla sussistenza o meno dell’interesse che dà luogo all’incapacità a testimoniare è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se la stessa risulta congruamente motivata.

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