Azione di arricchimento senza giusta causa: il regime delle preclusioni

Azione di arricchimento senza giusta causa: il regime delle preclusioni

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23471/2024, nell'ambito di una azione di ingistificato arricchimento, chiarisce la natura della deduzione avversaria che l’attribuzione patrimoniale asseritamente priva di causa è conseguenza dell’adempimento di un’obbligazione naturale.

Giovedi 12 Settembre 2024

Il caso: Tizio, assumendo un arricchimento senza causa ai suoi danni, chiedeva giudizialmente la condanna di Mevia, sua coniuge separata, al pagamento di determinate somme di denaro, a titolo di rimborso dei maggiori importi dall’attore asseritamente versati per l’acquisto e la ristrutturazione di immobili acquistati in costanza di matrimonio ed intestati in maniera non corrispondente ai rispettivi valori, nonché alla restituzione del prezzo di acquisto dei mobili in arredo alla casa coniugale, rimasti nella disponibilità della moglie.

Il tribunale rigettava le domande attoree; analogamente la Corte distrettuale rigettava l'appello proposto da Tizio, che ricorre in Cassazione, denunciando violazione dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello valutato tempestiva l’eccezione di ricorrenza di obbligazione naturale avanzata da parte convenuta in primo grado (e per la prima volta in comparsa conclusionale), senza opportuna valutazione del fatto che essa rappresentava eccezione in senso stretto, proponibile solo dalla parte, e solo in comparsa di costituzione e risposta, in quanto involgente – e con essa manifestantesi – un diritto potestativo che la parte può esercite o meno.

Per la Suprema Corte il motivo è infondato; sul punto rammenta quanto segue:

a) colui che agisce con l’azione di arricchimento senza giusta causa è onerato di allegare che il proprio depauperamento, correlato da nesso di causalità con l’altrui arricchimento o con la causa di quest’ultimo, sia privo di una legittima causa dell’attribuzione o trasferimento patrimoniale; e tanto concreta il fatto costitutivo tipico della domanda ex art. 2041 del codice civile;

b) peraltro, per indirizzo consolidato, non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’obbligazione naturale;

c) a fronte di una domanda di ingiustificato arricchimento, la deduzione della esistenza di un’obbligazione naturale quale ragione giustificante lo spostamento patrimoniale non concreta né comporta l’allegazione di un fatto ulteriore e diverso rispetto a quello posto a fondamento della domanda, munito di efficacia estintiva, impeditiva o modificativa del diritto ex adverso fatto valere;

d) si esula, in tutta evidenza, dal concetto di eccezione: dedurre che la prestazione asserita come ingiustificata rappresenti in realtà l’adempimento di un dovere morale o sociale significa prospettare una differente veste giuridica alla vicenda fattuale narrata dalla parte istante: l’ascrizione di una ragione causale alla attribuzione patrimoniale è, quindi, negazione del fatto costitutivo della domanda, ovvero, in altre parole, mera difesa, sottratta, in quanto tale, al regime preclusivo delle attività assertive delle parti stabilito dal codice di rito con riferimento alle eccezioni, di rito o di merito.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 23471 2024

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