L'assunzione della testimonianza del minore in sede di incidente probatorio, consentita nei procedimenti per i delitti contro l'assistenza familiare e la libertà sessuale, mira a sottrarre il teste, particolarmente vulnerabile, ad un'esperienza fortemente traumatizzante e lesiva della personalità garantendo, altresì, la genuinità della formazione della prova.
Mercoledi 24 Febbraio 2021 |
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 14 del 5 febbraio 2021, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della previsione di cui all'art., 392, comma 1 bis c.p.p. nella parte in cui prevede che, “nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1”.
Va, preliminarmente, evidenziato che la disposizione oggetto della presente pronuncia, è stata introdotta con la L. n. 66/1996, di contrasto alla violenza sessuale e sostituita dalla L. n. 172/2012, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote del 2007, per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. E' stata, da ultimo, integrata dal D.Lgs 15 dicembre 2012, n. 212 di recepimento della direttiva 2012/29/UE, in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e consente l'audizione della vittima mediante incidente probatorio, indipendentemente dal reato per cui si procede, qualora essa “versi in condizioni di particolare vulnerabilità”.
Fatta questa breve premessa, occorre evidenziare che la questione di costituzionalità era stata sollevata dal Gip del Tribunale di Macerata, il quale era stato investito dal PM della richiesta di procedere con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di A.P., persona offesa dal reato di cui all'art., 609-quater c.p. e di A.T., minorenne “già escussa in precedenza mediante sommarie informazioni testimoniali in quanto a conoscenza di circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti”. In tal caso, secondo il remittente, la scelta legislativa di ricomprendere nell'assunzione della prova, in sede di incidente probatorio, anche il minorenne mero testimone e di non prevedere che sia sentito in tale sede solo il minorenne che rivesta il ruolo di persona offesa, comporterebbe un evidente contrasto con quanto stabilito costituzionalmente dagli artt., 3 e 111.
La Corte Costituzionale ha evidenziato la duplice finalità della norma oggetto della censura:
a) da un lato la tutela della libertà e della dignità del minorenne rispetto al rischio che l'assunzione della testimonianza possa esporlo al trauma psicologico dovuto alla sua esperienza in un contesto giudiziario penale ed è volto a tutelare il minore dagli effetti negativi che la prestazione dell'ufficio di testimone può produrre in relazione alla sua condizione. “I fattori atti a provocare una maggiore tensione emozionale sono il dover deporre in pubblica udienza nell'aula del tribunale, l'essere sottoposti all'esame e al controesame condotto dal Pubblico Ministero e dai difensori e il trovarsi a testimoniare di fronte all'imputato, la cui sola presenza può suggestionare e intimorire il dichiarante”( Corte Costituzionale, sentenza n. 92 del 2018). b) La seconda finalità dell'art., 392, comma 1 bis c.p.p., a parere della Consulta, è di ordine endoprocessuale ed è connessa alla circostanza che l'anticipazione della testimonianza in sede incidentale, soprattutto laddove si proceda per i reati attinenti alla sfera sessuale, è volta a garantire la genuinità della formazione della prova, in quanto l'assunzione della stessa in un momento quanto più prossimo alla commissione del fatto, rappresenta anche una garanzia per l'imputato giacchè lo preserva dall'eventualità del deperimento dell'apporto cognitivo che contrassegna il mantenimento del ricordo da parte del minore.
Rileva la Corte che il concorso di ambedue le finalità non fa venir meno la natura eccezionale della disposizione censurata in quanto essa, allorquando consente l'ingresso di contenuti testimoniali in una fase antecedente a quella dibattimentale, sulla base di una presunzione di indifferibilità e di non rinviabilità di essi in ragione della natura dei reati contestati e della condizione di vulnerabilità dei soggetti da audire, introduce una deroga al principio di immediatezza della prova. La Consulta ha ritenuto che l'equiparazione introdotta dall'art. 392, comma 1-bis, tra il contributo testimoniale del minorenne persona offesa dal reato e quello del minorenne mero testimone, non appare priva di giustificazione in quanto la presunzione di un'analoga condizione di vulnerabilità che avvince le due categorie di soggetti, per il fatto di essere chiamati a testimoniare su fatti legati all'intimità e connessi a violenze subite o alle quali si è assistito, è da ritenersi conforme a dati di esperienza generalizzati. Questa circostanza induce il giudice delle leggi a ritenere che la norma censurata risulta perfettamente in linea con l'art., 3 Cost.
La questione è stata dichiarata non fondata anche in riferimento all'art., 111 Cost., e ciò in quanto l'eccezione che l'art., 392, co 1 bis, introduce rispetto al principio di immediatezza della prova e della sua formazione nella fase dibattimentale, risulta compensata dalla circostanza che le modalità di assunzione anticipata della prova testimoniale del minore e, più in generale, del soggetto cd vulnerabile, sono disciplinate dalle norme codicistiche in modo da assicurare il diritto di difesa dell'indagato, nel pieno rispetto del principio costituzionale del contraddittorio.
Al giudice spetta un ampio margine di discrezionalità allorquando si tratta di definire le modalità di escussione del testimone minorenne volte a garantire un idoneo bilanciamento tra l'esigenza di preservare la dignità di quest'ultimo e le garanzie di difesa dell'imputato. “Il combinato disposto dei richiamati articoli 398, comma 5-bis, e 498, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen. Attribuisce infatti al giudice procedente un vasto spettro di soluzioni, che vanno dalla possibilità di impiegare un contraddittorio pieno, con facoltà per il pubblico ministero e per il difensore di porre domande dirette al minorenne, in particolare laddove il giudice ritenga che “l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste( art.498, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen), alle forme e contrassegnate da un grado via via crescente di protezione per il soggetto vulnerabile, di cui si è dato conto. Così, ove il giudice ritenga che né la condizione personale del minorenne mero testimone chiamato a deporre (magari perchè prossimo alla maggiore età, come nel giudizio a quo), né la delicatezza o scabrosità del suo contributo testimoniale giustifichino forme di audizione protetta, tali da comprimere legittime esigenze di contraddittorio con la difesa della persona sottoposta alle indagini, egli potrà pur sempre evitare che l'escussione avvenga nelle forme protette di cui al citato art. 398, comma 5-bis, cod. proc. pen. (da disporre solo quando << le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno>>) o anche solo nella forma dell'esame attutito di cui all'art. 498, comma 4, primo periodo, cod. proc. pen., ripristinando cosi il contraddittorio pieno con l'indagato”.
Per tutte le motivazioni esposte, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1-bis, c.p.p., in riferimento ai parametri richiamati dall'ordinanza di rimessione.