Con l’ordinanza n. 4165/2021, pubblicata il 17 febbraio 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla validità o meno dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro avente ad oggetto la richiesta di pagamento relativa ad una sentenza civile, nel caso in cui al suddetto avvivo l’Agenzia delle Entrate non alleghi copia del documento presupposto.
Mercoledi 24 Febbraio 2021 |
IL CASO: La vicenda nasce dal ricorso promosso da una società, in amministrazione straordinaria, avverso un avviso di liquidazione notificatole dall’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto il mancato pagamento dell’imposta di registro relativa ad una sentenza civile.
La contribuente deduceva l’illegittimità dell’avviso di liquidazione notificatole chiedendo alla Commissione Tributaria Provinciale di dichiararne la nullità in quanto notificato privo della copia della sentenza presupposta.
Il ricorso veniva rigettato dalla Commissione Tributaria e la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale.
I giudici tributari di merito ritenevano legittimo l’avviso di liquidazione impugnato nel quale era stata indicata solo la data e il numero della sentenza civile, oggetto della registrazione.
La questione giungeva, pertanto, all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dalla contribuente.
LA DECISIONE: Anche i Giudici della Suprema Corte hanno dato torto alla contribuente e nel rigettare il ricorso da quest’ultima proposto hanno osservato che nell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro il mero riferimento al numero ed alla data della sentenza civile rappresentato indicazioni sufficienti per assicurare al contribuente l’agevole intelligibilità dei valori imponibili, delle aliquote e dell’imposta liquidazione.
Secondo gli Ermellini, l’amministrazione finanziaria, in ossequio ai canoni generali della collaborazione e della buona fede, “deve considerarsi esonerata dall'obbligo di allegazione ex art. 7, comma 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212 con riguardo agli atti presupposti (negoziali, amministrativi o giudiziali) di cui il contribuente abbia avuto conoscenza, sia stato destinatario ovvero sia stato parte (anche a mezzo di rappresentante legale o volontario), trattandosi di incombenza ridondante rispetto alla finalità di garantire un'informazione adeguata e commisurata ad un efficace esercizio del diritto di difesa in ordine all'incidenza degli atti impositivi”.