L'avviso di liquidazione per l'imposta di registro dovuta su un provvedimento giudiziale è illegittimo per difetto di motivazione se non viene allegata la pronuncia per cui è dovuta l'imposta.
Massima: In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ai sensi delle art. 54, comma 5 D.P.R. n. 131 del 1986, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l'obbligo di allegazione, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un'attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (Sez. 6-5, n. 12468 del 17/06/2015; Sez. 5, n. ,18532 del 10/08/2010)/strong>
Osservazioni.
La decisione della Suprema Corte, che si richiama a precedente giurisprudenza, precisa che le ragioni dell'obbligo di allegazione ex art. 7 della legge n. 212/2000, cioè garantire al contribuente un pieno e immediato esercizio delle sue facoltà difensive: facoltà che sarebbero ridotte se il tempo a disposizione per impugnare si riduce per farne la ricerca,
Giurisprudenza rilevante.
Cass. 12468/2015
Cass. 18532/2010
Disposizioni rilevanti.
LEGGE 27 luglio 2000, n. 212
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
Vigente al: 25-01-2018
Art. 7 - Chiarezza e motivazione degli atti
1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria. 4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.
Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 29402 del 07/12/2017