La Cassazione con l'ordinanza n. 1951 del 25 gennaio 2018 si è pronunciata in merito alla applicabiità del foro del consumatore, in mancanza di diversa pattuizione, anche nel caso in cui non sia stato stipulato un contratto scritto.
Giovedi 1 Febbraio 2018 |
Il caso: l'avv. Tizio con ricorso per regolamento di competenza chiede che la Corte di Cassazione dichiari la competenza del Tribunale di Roma, o, in subordine, del Tribunale di Velletri, a decidere la causa di opposizione al decreto ingiuntivo proposta da C.V. avente ad oggetto contestazioni relative alle prestazioni professionali dell'avv. Tizio.
Il tribunale di Roma infatti aveva rilevato d'ufficio la propria incompetenza territoriale in relazione al foro del consumatore, essendo il sig. V. residente in Vibo Valentia, aveva indicato quale foro territorialmente competente il Tribunale di Vibo Valentia ex art. 33, secondo comma, lett. u), del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
La Corte di Cassazione, nell'esaminare i motivi di doglianza, osserva quanto segue:
a) sul tema della natura del foro del consumatore, è principio consolidato che si tratti di foro esclusivo e inderogabile, a meno che la previsione di altri fori sia stata oggetto di trattativa tra le parti;
b) la prova dell'accordo tra le parti costituisce un onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l'esistenza della trattativa come un prius logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola;
c) secondo la tesi del ricorrente, nel caso in esame, stante l'assenza di un contratto scritto e, quindi, di una clausola di deroga del foro del consumatore, i principi sopra richiamati non possono trovare applicazione, con la conseguenza che soltanto il consumatore - opponente a decreto ingiuntivo - avrebbe potuto contestare il foro scelto dal professionista, formulando tempestivamente l'eccezione di incompetenza per territorio (nell'atto di opposizione);
d) ciò non è accaduto, ed anzi l'opponente è rimasto inerte anche quando il giudice ha sollecitato le parti a prendere posizione sulla questione della competenza territoriale;
e) la suddetta tesi non è condividibile in quanto la disciplina a tutela del consumatore è unitaria, e già la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati dal consumatore, prevedeva che “il consumatore deve godere della medesima protezione nell'ambito di un contratto orale e di un contratto scritto”;
e) di conseguenza, anche in mancanza di contratto scritto il foro del consumatore (residenza o domicilio elettivo) è derogabile solo alle condizioni sopra indicate, rimanendo escluso che il comportamento processuale del consumatore, che evidentemente è un posterius rispetto all'introduzione del giudizio, possa assumere valore equipollente alla trattativa e giustificare la deroga al foro del consumatore.