Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 29402 del 07/12/2017

Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 29402 del 07/12/2017
Giovedi 1 Febbraio 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente -

Dott. MOCCI Mauro - rel. Consigliere -

Dott. CONTI Roberto Giovanni - Consigliere -

Dott. CARBONE Enrico - Consigliere -

Dott. LA TORRE Maria Enza - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21670-2016 proposto da:

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DENOMINATA STUDIO LA CROCE DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. MAZZINI 112, presso LEGALCOM TELEMATTIVA, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO PAOLO FRANCICA;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- resistente -

avverso la sentenza n. 1078/6/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 26/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che la Associazione professionale denominata "Studio La Croce Dottori commercialisti" propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto l'impugnazione della contribuente avverso un avviso di liquidazione per imposta di registro 2010;

Considerato:

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, la contribuente invoca omesso esame su un fatto decisivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, costituito dalla mancata conoscenza dell'atto posto a base della pretesa tassazione; ...

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