Notifica per posta del ricorso per cassazione e termini per il deposito in cancelleria

Notifica per posta del ricorso per cassazione e termini per il deposito in cancelleria
Venerdi 2 Febbraio 2018

Con l'ordinanza n. 817 del 16 gennaio 2018, la Corte di Cassazione si è occupata della questione relativa alla decorrenza del termine dei venti giorni previsto dall’art. 369 cpc per il deposito del ricorso per Cassazione notificato a mezzo del servizio postale, affermando che ai fini dell’osservanza del suddetto termine si deve guardare alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario.

IL CASO: Nell’ambito del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione promosso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva rigettato il reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa del fallimento di una società, i controricorrenti eccepivano l’improcedibilità del ricorso di legittimità per violazione del termine dei venti giorni per il deposito previsto dall’art. 369 c.p.c. La notifica del ricorso era stata eseguita a mezzo del servizio postale. Il ricorrente, con la memoria ex art. 378 c.p.c, provvedeva a depositare semplici attestazioni relative allo stato delle notifiche rilasciate dall’Ufficiale Giudiziario, omettendo di depositare gli avvisi di ricevimento relativi alla notifica del ricorso.

LA DECISIONE: Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondata l’eccezione dei controricorrenti ed ha dichiarato improcedibile il ricorso, osservando che:

  1. Poiché la notifica del ricorso è stata eseguita a mezzo del servizio postale, la data della consegna dell’atto ai destinatari deve essere provata con la produzione degli avvisi di ricevimento;

  2. Ai fini dell’osservanza del termine dei venti giorni previsto dall’art. 369 c.p.c., nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, occorre prendere in considerazione la data di ricezione dell’atto da parte dell’ultimo destinatario. Infatti, non trova applicazione il principio, affermatosi per effetto della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 149 cpc e dell’articolo 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 477 del 2002), secondo cui per il notificante deve considerarsi perfezionata con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario;

  3. Il suddetto principio si riferisce esclusivamente all’ipotesi in cui dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio potrebbero derivare conseguenze negative per il notificante, quale la decadenza per il tardivo componimento di attività riferibile all’ufficiale giudiziario, non anche quanto la norma preveda che un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell’avvenuta notificazione, come per il deposito del ricorso per cassazione e del controricorso, dovendo in tal caso intendersi, come si ricava dal tenore testuale dell’art. 369 cpc, che la stessa si sia perfezionata per entrambe le parti al momento della ricezione dell’atto da parte del destinatario, contro cui l’impugnazione è rivolta (Cfr. Cass, Sez. III, 7/5/2014, n. 9861; 11/05/2007, n. 10837, Cass. Sez. Lav., 29/10/2013, n. 24346);

  4. La prova della notifica eseguita a mezzo del servizio postale può essere fornita esclusivamente a mezzo dell’avviso di ricevimento, alla cui mancanza non può sopperirsi con atti equipollenti, quale nella specie l’attestazione dell’ufficiale giudiziario, ma solo, in caso di smarrimento, mediante il rilascio del duplicato previsto dall’art. 8 del d.p.r. 29 maggio 1982, n. 655 (Cfr. Cass., Sez. VI, 18/11/2016, n. 23546; Cass., Sez. I, 6/03/1995, n. 2572);

Allegato:

Cassazione civile Sez. I Ordinanza n. 817 del 16/01/2018

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