Il Consiglio di Stato sgretola il decreto di abbattimento dell’orsa F36

Il Consiglio di Stato sgretola il decreto di abbattimento dell’orsa F36

Cons. Stato, Sez. III 13 novembre 2024, n. 9132 In ricordo di F36 meglio tardi che mai il consiglio di stato sgretola il decreto di abbattimento

Lunedi 18 Novembre 2024

Ricordate l’uccisione dell’orsa F36 autorizzata da un decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento? Ricordate che il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento aveva dichiarato il ricorso presentato da alcune associazioni improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse dal momento che l’orsa era stata rinvenuta morta? Che tale improcedibilità aveva assorbito anche la sussistenza di un interesse ai fini risarcitori rivendicato dalle associazioni nell’ipotesi in cui fossero emersi elementi di responsabilità a carico dell’Amministrazione a seguito dell’esame autoptico del cadavere dell’orsa? Ricordate che quelle stesse associazioni ricorrenti hanno impugnano questa improcedibilità?

Ebbene, tre giorni fa il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello delle associazioni parzialmente fondato.

Tralasciando i complicati tecnicismi, provo a riassumere. Il Consiglio di Stato afferma che l’improcedibilità dichiarata dal Tribunale amministrativo non può investire anche la rivendicazione risarcitoria. In buona sostanza l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori originerebbe da una modifica in senso riduttivo di una domanda già proposta (quella di annullamento) divenuta tuttavia priva di interesse per il ricorrente in pendenza di giudizio, ed in relazione alla quale lo stesso ricorrente ritenga nondimeno che residui un'utilità ai fini di un ristoro per equivalente dei danni eventualmente subiti a causa dei provvedimenti amministrativi impugnati. Per il supremo Collegio dunque la sentenza impugnata deve essere riformata sul punto e, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione obbligatoria al primo giudice, lo stesso Collegio può procedere ad esaminare l’originario ricorso (attraverso la lente dell’art. 34 c. 3. c.p.a.). Preliminarmente risultano infondati i profili di incostituzionalità della L.P. n. 9/2018 originati dalla recente riforma costituzionale che ha introdotto una riserva di legge statale in materia di tutela degli animali. E’infatti lo stesso novellato art. 9. che ha fatto salve le competenze legislative riconosciute dagli statuti provinciali.

Quanto al merito il discorso è diverso. In buona sostanza il PACOBACE (documento che rappresenta quindi la formale politica dello stato Italiano in materia di conservazione e gestione dell’Orso nelle Alpi) si preoccupa di mettere in relazione gli atteggiamenti “anomali” degli orsi con i possibili interventi, in base al livello d’interazione orso-uomo e al conseguente grado di pericolosità dell’esemplare. Sempre il PACOBACE precisa che il soggetto decisore, prima di addivenire ad una decisione di abbattimento, deve preventivamente valutare le informazioni in suo possesso, il grado di problematicità dell’orso, la praticabilità di soluzione alternative idonee a risolvere e/o contenere i problemi e gli eventuali rischi connessi alla presenza dell’orso problematico, e l’impatto derivante da tale rimozione sullo status di conservazione della popolazione. Insomma una valutazione caso per caso sul presupposto che la classificazione di un orso come problematico derivi dalla conoscenza della storia dell’esemplare e dell’esistenza di precedenti comportamenti anomali.

Quelli di cui si discute sono quelli del 30 luglio 2023 e 6 agosto 2023. Per quest’ultimo (orso colto di sorpresa si lancia in un falso attacco per difendere i propri piccoli o la sua preda) sono previste misure leggere o la sola misura energica della cattura per spostamento, con esclusione della captivazione permanente e dell’abbattimento).

Sussisterebbero invece differenti prospettive di inquadramento in relazione all’ episodio del 30 luglio 2023. L’orsa era stata sorpresa da parte di alcuni escursionisti mentre era addormentata in compagnia di un piccolo. Gli escursionisti, datisi alla fuga, sono stati inseguiti dall’orsa che ha raggiunto uno di questi, arrampicatosi su di un albero e provocandone la caduta. Ebbene Provincia Autonoma di Trento e l’ISPRA interpretano il comportamento dell’animale come “orso che attacca con contatto fisico per difendere i propri piccoli, la sua preda o perché provocato in altro modo” e non come doveva essere interpretato “orso si lancia in un falso attacco perché colto di sorpresa, per difendere i propri piccoli o la sua preda”; comportamento che non prevede l’abbattimento ma, al più, la cattura con rilascio a scopo di spostamento e/o radiomarcaggio.

Tale ricostruzione del fatto è stata quella sostenuta dalle associazioni ricorrenti. Non è infatti contestato che, nell’occasione, i due escursionisti abbiano sorpreso l’animale nel mezzo del bosco e che gli stessi non si siano attenuti alle regole diffuse dalla stessa Amministrazione Provinciale in caso di incontri con orsi, che prescrivono di arretrare lentamente, anzichè darsi alla fuga. Peraltro, l’orsa, dopo aver provocato la caduta dall’albero del malcapitato, non ha proseguito nell’attacco e lo ha lasciato fuggire verso valle. Il Consiglio di Stato va oltre scrivendo di un difetto di istruttoria aggravato dalla mancata considerazione di ulteriori elementi che, alla luce della disciplina contenuta nel citato PACOBACE, avrebbero dovuto indurre la Provincia ad un più approfondito esame della fattispecie, prima di disporre la misura più grave dell’abbattimento.

Primo. L’orsa non si era in precedenza resa protagonista di incontri ravvicinati con l’uomo, né di particolari frequentazioni di contesti antropizzati e neppure di danni.

Secondo. Il comportamento dell’orsa evidenzia una ridotta aggressività dell’esemplare nei confronti dell’uomo, avvalorando la tesi della natura estemporanea del primo episodio, ascrivibile – secondo la condivisibile prospettazione delle ricorrenti – al fatto che l’orso sia stato sorpreso in compagnia del cucciolo.

Terzo. Lo stesso rapporto ISPRA-MUSE 2021evidenzia che i comportamenti aggressivi dei plantigradi in difesa dei cuccioli costituiscono manifestazioni di difesa assolutamente naturali propri della specie”.dovendosi indagare con attenzione le dinamiche e le cause dell’attacco, tra cui anche il comportamento della persona coinvolta.

Quarto. Il provvedimento impugnato non è rispettoso del “principio di proporzionalità” (richiamato da precisa normativa) per cui il sacrificio della vita dell’animale è ammesso soltanto in presenza di circostanze ben definite e a condizione che non esista un’altra soluzione percorribile, in aderenza, quindi, al principio di proporzionalità che è posto, in astratto, a presidio dell’azione legislativa e, in concreto, a presidio di quella amministrativa.

Quinto. Le diverse misure che l'Autorità può assumere - per come richiamate dalle fonti normative e secondo l'interpretazione fatta propria dalla Corte di Giustizia - devono ritenersi enunciate in via gradata, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata a mente del novellato art. 9 Cost., con la conseguenza che è possibile ricorrere alla misura più grave solo ove sia provata l'impossibilità di adottare la misura meno cruenta e, quindi, "a condizione che esista un'altra soluzione valida”(si veda Consiglio di Stato, sez. III, 09 luglio 2024, n.6049; nell’odinanza n. 2919/20203 viene ribadito che, per dirsi proporzionata, non basta che la misura sia idonea a perseguire il fine, ma deve essere l’unica possibile tale da non rappresentare un sacrificio eccessivo per il bene ritenuto recessivo all’esito del bilanciamento tra contrapposti interessi).

Sesto. Laddove il Presidente della Provincia ha escluso la possibilità di utilizzare, per la custodia dell’animale, la struttura del “Casteller”, per carenza di idonei spazi, ha impropriamente posto l’incapacità della struttura amministrativa a giustificazione della misura di rimozione dell’animale, spettando invece alla medesima amministrazione provinciale di porre rimedio a tale situazione di incapienza. Giusto per capirci, era obbligo della Provincia autonoma quello di valutare ogni misura intermedia tra la libertà e l’abbattimento dell’animale e, quindi, anche l’ipotesi del trasferimento in una struttura diversa da quelle di proprietà della Provincia, eventualmente anche fuori dal territorio regionale o nazionale, che avrebbe realizzato, pur sempre, una forma di captivazione.

Settimo. Il Presidente della Provincia Autonoma ha utilizzato, quale motivazione della rimozione, lo stato di preoccupazione generale della collettività per possibili rischi connessi ad aggressioni da orso nei confronti delle persone, come avvalorata dall’attenzione posta dai mass media e dagli atti pubblici e normativi assunti dalle istituzioni della Provincia. E tale motivazione appare in contrasto con il dovere dell’Autorità di contemperare la salvaguardia di specie a rischio di estinzione con l’interesse della sicurezza pubblica, che deve essere valutato sulla base di elementi oggettivi e non può essere misurato sulla base del sentimento di “preoccupazione” della popolazione, come evidenziato dai mass media o dal gradiente di apprezzamento delle politiche pubbliche finalizzate alla risoluzione della problematica concernente la convivenza uomo/orso.

Tutte queste considerazioni hanno condotto il supremo Collegio a ritenere il decreto n. 74 del 7.09.2023 illegittimo accertandosi ta anche l’illegittimità del sotteso parere dell’ISPRA, nella parte in cui ha avvalorato le valutazioni sul comportamento dell’animale e le conseguenti statuizioni in termini di necessario abbattimento. Leggendo questa sentenza si è colti da un senso di rabbia e impotenza. Da una parte chi è per un loro totale sterminio, dall’altra chi ne rivendica -giustamente- lunga vita. I primi preferiscono fare prevalere con ogni mezzo l’interesse umano a quello animale dimenticando però che in gioco vi è la sopravvivenza del nostro pianeta. Si esclude la possibilità di individuare un punto comune e si procede per decreti. Ciascuno ignora le ragioni dell’altro. Comprendo e condivido che ciascun diritto rivendicato ha come inevitabile conseguenza la limitazione di un altro diritto. Bisogna cercare di bilanciare gli interessi in gioco. Certamente non occorre sparare. Mai



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