Animali selvatici: la responsabilità dell'Ente e l'onere probatorio del danneggiato

A cura della Redazione.
Animali selvatici: la responsabilità dell'Ente e l'onere probatorio del danneggiato

Con l'ordinanza n. 9043 del 6 aprile 2025 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi dei profili di responsabilità della P.A. e del riparto dell'onere probatorio tra danneggiato e Regione nell'ipotesi in cui il conducente di un autoveicolo subisca dei danni a causa di un impatto con un animale selvatico.

Mercoledi 9 Aprile 2025

Il caso: Il Giudice di Pace di Avellino rigettava in mancanza di prova del sinistro, la domanda di risarcimento del danno alla persona proposta da Mevia nei confronti della Regione Campania per essere risarcita dei danni conseguenti all’impatto tra il proprio autoveicolo e un gruppo di cinghiali.

Mevia proponeva appello: il Tribunale rigettava il gravame, confermando la mancanza di prova del nesso causale: il giudice di appello riteneva non sufficiente ad integrare la prova quanto dichiarato da un teste che aveva riferito di aver visto i cinghiali attraversare la strada e Mevia frenare e sbandare, perdendo il controllo dell’autovettura, ma non di aver assistito all’impatto tra gli animali e l’autovettura.

Mevia ricorre in Cassazione, lamentando che:

- il Tribunale aveva erroneamente applicato l’art. 2052 c.c. e non anche l’art. 2043 c.c. avendo l’ente trascurato di adottare le misure minime esigibili, alla stregua dell’ordinaria diligenza, per prevenire il danno;

- ad avviso della ricorrente la Regione avrebbe avuto il potere-dovere -che non ha esercitato – di prelevare, abbattere o recintare la fauna selvatica presente all’interno della Regione, e rendere sicura la strada con una idonea recinzione, illuminazione e segnalazione, una volta rilevato che quella strada costituiva un perfetto habitat naturale per i cinghiali.

Per la Cassazione il ricorso è inammissibile, per le seguenti ragioni:

a) il danneggiato è onerato innanzitutto della prova del fatto e del nesso di causalità tra la presenza dell’animale ed il danno ed in secondo luogo, deve dare conto anche di aver tenuto una condotta particolarmente accorta quando le condizioni ambientali sono tali da determinare il rischio della presenza di fauna selvatica:

b) nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato;

c) pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre la Regione deve dimostrare il caso fortuito.

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