Il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ. pro tempore, intervenuto dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 cod. proc. civ., non determina una rimessione in termini dello stesso convenuto.
Giovedi 10 Aprile 2025 |
Il suddetto principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 8309/2025.
Il caso: Gli eredi di Tizio convenivano davanti al Tribunale la soc. finanziaria Delta srl, deducendo che i debiti relativi ai contratti di finanziamento stipulati in favore del de cuius si erano estinti per la morte di quest’ultimo, secondo quanto previsto dal contratto, chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione dell’importo illegittimamente riscosso dal finanziatore per indebita cessione del quinto di stipendio e del t.f.r.
Il Tribunale rigettava la domanda attrice e accoglieva la domanda riconvenzionale; la Corte di Appello rigettava il gravame degli originari attori, che ricorrono in Cassazione, deducendo, per quel che qui interessa, violazione e falsa applicazione degli artt. 166,167 e 112 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello ritenuto legittimamente proposta la domanda riconvenzionale in virtù della tempestiva costituzione della società finanziaria: i ricorrenti osservano che:
- la prima udienza era stata fissata nell'atto di citazione per l’8 giugno 2010;
- la società convenuta si era costituita successivamente in data 11 giugno 2010;
- pur essendo stata la prima udienza rinviata di ufficio alla data del 21 settembre 2010 la convenuta doveva ritenersi decaduta dal diritto di proporre domande riconvenzionali,
Per gli Ermellini la censura è fondata:
a) il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ. pro tempore, intervenuto (come nella specie) dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto ex art. 166 cod. proc. civ., non determina la rimessione in termini dello stesso convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ.;
b) il differimento della prima udienza disposto a termini del quinto comma dell’art. 168-bis cod. proc. civ. pro tempore è diverso da quello previsto dal precedente quarto comma del medesimo articolo, in quanto detto decreto, che ha la finalità di ottimizzare la gestione del ruolo di udienza, abilita il convenuto a costituirsi entro il nuovo termine indicato dal decreto emesso dal giudice nei cinque giorni dalla presentazione del fascicolo;
c) peraltro, ove il decreto intervenga oltre il termine per la costituzione del convenuto fissato a pena di decadenza, questa funzione del decreto verrebbe a integrare una sorta di rimessione in termini, non solo contraria alla finalità della norma, ma «neanche assoggettabile ad alcun controllo giurisdizionale, finendo così per alterare la stessa posizione di parità delle parti nel processo”;
d) di conseguenza, la costituzione del convenuto, tardiva in relazione alla udienza indicata in atto di citazione, non può ritenersi sanata dal differimento dell’udienza, né può ritenersi tempestiva in relazione alla udienza indicata nel decreto ex art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ
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