Il preventivo in originale è documento giuridico che deve essere specificamente contestato

Il preventivo in originale è documento giuridico che deve essere specificamente contestato

Una contestazione del convenuto solo generica ed anzi contraddittoria in primo grado comporta una acquiescenza che non può essere poi messa in discussione con l'appello.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 27624/2020, in cui chiarisce anche la differenza tra documenti giuridicamente tali, da contestare, e documenti non giuridici.

Martedi 15 Dicembre 2020

Il caso: Una società, proprietaria di un autocarro, agiva contro il Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti alla parte superiore del mezzo, mentre, condotto da un dipendente, cercava di passare sotto un ponte che si trovava su strada del Comune di T. Secondo la società ricorrente il Comune non aveva segnalato l'altezza del ponte, circostanza che aveva impedito al conducente di valutare gli spazi adeguatamente, con la conseguenza che il veicolo aveva subito danni per un ammontare dì circa 12 mila euro, come da preventivo e da fattura allegate.

Il Comune si costituiva, sostenendo, da un lato, di non avere alcun obbligo di segnalare l'altezza, e, in secondo luogo attribuendo tutta o parte della responsabilità al conducente del veicolo che avrebbe cercato di passare sotto al ponte ad una velocità eccessiva.

Il Tribunale accoglieva la domanda riconoscendo una cifra di poco inferiore a quella portata dal preventivo; il Comune proponeva appello, proponendo un motivo sull'an, ed uno sulla prova dell'ammontare del danno, quest'ultimo accolto dalla corte di secondo grado, che riteneva insufficiente la prova fornita dalla società ricorrente, non potendo considerarsi utile, a tale fine, il preventivo, che peraltro riteneva illeggibile.

La società ricorre in Cassazione, contestando la sentenza di appello con due motivi:

a) il Comune in primo grado non aveva contestato in modo specifico l'ammontare del danno, essendosi limitato alla perentoria affermazione che la richiesta di risarcimento era eccessiva, ed anzi, avendo mostrato acquiescenza alla indicazione dell'ammontare, con la conseguenza che la contestazione del quantum non poteva più essere riproposta come motivo di appello, sul quale invece erroneamente ha deciso la corte di secondo grado;

b) la Corte era incorsa in errore percettivo ritenendo non leggibile il preventivo che invece era chiaro.

Per la Cassazione, il ricorso è fondato; in merito alle doglianze sollevate dal ricorrente, recisa quanto segue:

Quanto al motivo sub.a): il Comune, nel caso di specie, in effetti non ha svolto una contestazione specifica dell'ammontare del risarcimento richiesto; anzi, negli atti difensivi del primo grado ha ritenuto che la responsabilità del conducente, per velocità eccessiva, si potesse dedurre dall'entità dei danni riportati dal veicolo, con ciò ammettendo che tali danni erano, per l'appunto, ingenti.

- La violazione dell'onere, imposto al convenuto (articolo 167 c.p.c.) di prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione ha come conseguenza che non solo l'attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma che non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine.

Quanto al motivo sub.b) : il Comune ammette praticamente di non aver fatto una specifica contestazione del quantum perché non era tenuto a farla, nel senso che, poiché la prova che l'attore adduceva era un preventivo, e poiché il preventivo non è prova, ciò rendeva superfluo contestarlo.

- La tesi del Comune per cui sussiste l'onere di specifica contestazione solo se il documento da contestare è giuridicamente esistente non è applicabile al caso in esame: infatti il convenuto non ha l'onere di prendere specifica posizione su documenti che non hanno i requisiti minimi per essere considerati tali (ad es. tale deve ritenersi una fotocopia incompleta di un atto non sottoscritto), mentre ha invece l'onere di contestazione specifica di documenti che sono giuridicamente tali (il preventivo in originale completo di ogni elemento identificativo, lo è) , di cui si tratta di valutare l'efficacia probatoria.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.27624 2020

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