Con l’ordinanza 27614/2020, pubblicata il 3 dicembre 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui rimedi esperibili avverso i provvedimenti adottati dal giudice delle esecuzioni in tema di estinzione delle procedure esecutive, ivi inclusi quelli relativi alle spese.
Mercoledi 16 Dicembre 2020 |
IL CASO: l’agente della riscossione procedeva, ai sensi dell’art. 72 del del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, al pignoramento dei crediti vantati da un contribuente nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Avverso il pignoramento, il contribuente debitore proponeva opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.
Inizialmente la procedura esecutiva veniva sospesa ai sensi dell’art. 624 c.p.c. e successivamente dichiarata estinta per rinuncia agli atti da parte della creditrice procedente.
Una volta estinta la procedura, la debitrice depositava al giudice dell’esecuzione istanza per la liquidazione delle spese del processo esecutivo che veniva, però, rigettata con la dichiarazione di non luogo a provvedere.
La questione giungeva, così, all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso straordinario ex art. 111 della Costituzione promosso dalla originaria debitrice, la quale deduceva l’erroneità della decisione del giudice dell’esecuzione per l’omessa liquidazione in proprio favore delle spese del processo esecutivo da porre a carico del creditore rinunciante.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dai giudici di legittimità, i quali hanno ritenuto il provvedimento impugnato non soggetto al ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, ribadendo l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione in tema di estinzione, ivi inclusi quelli relativi alle spese e quelli accessori, mancando il carattere della definitività non sono mai impugnabili con il ricorso per cassazione, ma esclusivamente con il reclamo di cui all’art. 630 c.p.c., ovvero con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., rispettivamente a seconda che venga in contestazione l'effetto estintivo ed il regolamento delle spese del processo esecutivo ovvero i provvedimenti consequenziali e gli effetti ulteriori dell'estinzione.
Secondo gli Ermellini:
l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva è impugnabile con il reclamo al collegio ex art. 630 c.p.c., ultimo comma nella parte relativa al regolamento delle spese del processo estinto;
i provvedimenti consequenziali all'estinzione, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell’art. 632 c.p.c., secondo comma, sono soggetti all’opposizione agli atti esecutivi;
Il ricorso straordinario per cassazione non è ammissibile neanche in relazione alla regolamentazione delle spese della fase sommaria dell'opposizione esecutiva, operata dal giudice dell'esecuzione in quanto, secondo il costante orientamento della stessa Corte di Cassazione, il provvedimento di liquidazione delle spese della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione deve essere contenuto nell'ordinanza che decide in merito alla sospensione dell'esecuzione stessa ai sensi dell’art. 624 c.p.c. ed è riesaminabile esclusivamente nel giudizio di merito dell'opposizione stessa, onde in relazione a detto provvedimento - anche laddove, per errore, esso sia contenuto nell'ordinanza di estinzione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 624 c.p.c., terzo comma, per mancata introduzione del merito dell'opposizione - non è ammissibile nè il reclamo al collegio ai sensi dell’art. 630 c.p.c., che riguarda esclusivamente il suddetto provvedimento di estinzione (ed eventualmente la contestuale liquidazione delle spese dello stesso processo esecutivo, ma non quello che regola le spese della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione), nè l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.
Cassazione civile ordinanza n.27614 2020