Con l’ordinanza n. 28439/2020, pubblicata il 14 dicembre 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla sorte dei crediti di una società cancellata dal registro delle imprese che non sono stati inseriti nel bilancio finale della liquidazione.
Mercoledi 23 Dicembre 2020 |
IL CASO: La vicenda trae origine dal giudizio promosso da un società acquirente di un autoveicolo, rivelatosi difettoso, la quale conveniva in giudizio la venditrice chiedendo al Tribunale che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di vendita con conseguente condanna della convenuta alla restituzione del prezzo da quest’ultima incassato a seguito della vendita.
Nelle more del giudizio la società attrice si cancellava volontariamente dal registro delle imprese.
Nel giudizio di appello, la Corte territoriale dichiarava risolto il contratto condannando la società venditrice alla restituzione in favore della società acquirente del prezzo da questa pagato per l’acquisto del veicolo.
In forza della sentenza di secondo grado, gli ex soci della società acquirente procedevano esecutivamente nei confronti della venditrice notificando a quest’ultima due atti di precetto che venivano opposti.
Con l’opposizione, la società venditrice deduceva l’illegittimità dell’intimazione sostenendo la non esigibilità del credito in quanto non appostato nel bilancio finale di liquidazione della società acquirente che si era estinta e di conseguenza secondo l’opponente lo stesso doveva considerarsi come rinunciato.
Il Tribunale rigettava l’opposizione e la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello in sede di gravame interposto dalla debitrice.
I giudici d’appello hanno ritenuto che il credito azionato in fase esecutiva dagli ex soci della società acquirente dopo lo scioglimento di quest’ultima non era né incerto, né contestato ma era stato accertato con sentenza passata in giudicato. Pertanto, hanno osservato, il credito anche se non era stato evidenziato nel bilancio finale della liquidazione si era trasferito ai soci a seguito dell’avvenuta estinzione della società e la sua mancata indicazione nel bilancio finale poteva essere considerato solo un semplice errore e non una volontà di rinunciarvi.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso promosso dalla società venditrice avverso la sentenza della Corte di Appello, ha ritenuto corretta la decisione impugnata e nel rigettare il ricorso ha applicato il seguente principio di diritto “la remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco; un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa avere alcun'altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione. Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnati da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito”.
Secondo gli Ermellini, la mancata indicazione dei crediti di una società commerciale estinta nel bilancio finale della liquidazione non è indice certo della volontà di rinunciare al credito.
La remissione del debito, hanno concluso, è un atto negoziale che richiede una manifestazione di volontà che potrà essere anche tacita ma è necessario che essa sia inequivoca e la mancata indicazione di un credito nel bilancio finale di liquidazione non possiede i requisiti di inequivocità.
Cassazione civile ordinanza n.28439 2020