L’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da uno dei soci di una società in nome in collettivo non produce effetti nei confronti degli altri coobligati ingiunti che non abbiano promosso l’impugnazione.
Martedi 20 Dicembre 2022 |
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 36942, pubblicata il 16 dicembre 2022.
IL CASO: L’Inps richiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di due soci di una società in nome collettivo per il rimborso delle somme che il Fondo di garanzia gestito dall’ente previdenziale aveva anticipato a tre dipendenti della società fallita.
Contro il decreto ingiuntivo uno dei soci ingiunti proponeva opposizione, eccependo l’intervenuta la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria avanzata dall’INPS.
L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale che aveva anche autorizzato la chiamata in causa degli altri soci. Di diverso avviso la Corte di Appello la quale accoglieva l’eccezione di prescrizione del credito formulata dall’originario opponente e in riforma della decisione di primo grado revocava il decreto ingiuntivo. I giudici della Corte territoriale estendevano il beneficio, anche agli altri soci illimitatamente responsabili, condebitori in solido, anche in assenza di opposizione da parte di questi ultimi.
Pertanto, l’Inps investiva della questione la Corte di Cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 645 e 647 cod. proc. civ. e dell'art. 1310 cod. civ., con riferimento all'art. 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297. L’ente previdenziale riteneva errata la decisone dei giudici della Corte di Appello per aver revocato il decreto ingiuntivo anche nei confronti del socio coobbligato in solido che non aveva proposto opposizione. L’accoglimento dell’opposizione della società o da un altro socio, riteneva l’Inps, non può portare benefici nei confronti di un altro socio che non ha proposto opposizione, in quanto nei suoi confronti il decreto ingiuntivo acquista autorità di giudicato sostanziale.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale nell’accoglierlo con rinvio alla Corte di Appello di provenienza ha affermato il seguente principio di diritto "il decreto ingiuntivo, emesso nei confronti dei soci di una società di persone, obbligati in solido, acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti del debitore che non abbia proposto tempestiva opposizione e tale autorità non viene meno per effetto dell’accoglimento dell’opposizione proposta da un altro coobbligato. La facoltà attribuita dall'art. 1306, secondo comma, cod. civ. presuppone un’espressa dichiarazione dell'altro condebitore, estraneo al giudizio, di avvalersi degli effetti favorevoli della sentenza intervenuta tra il creditore e uno dei debitori in solido e non può giovare al condebitore vincolato da un giudicato che si sia formato direttamente nei suoi riguardi, in virtù della mancata opposizione contro il decreto ingiuntivo".
Secondo i giudici di legittimità, in virtù dell'autonomia e della scindibilità dei singoli rapporti, che caratterizza le obbligazioni solidali, ciascun socio di una società di persone ha l'onere di proporre opposizione contro il decreto ingiuntivo, allo scopo di evitare che il provvedimento monitorio diventi definitivo.
Né si potrebbe invocare, in senso contrario, l'art. 1306, secondo comma, cod. civ., che consente a un debitore in solido di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra il creditore e un altro dei debitori in solido, quando non sia fondata sopra ragioni personali al debitore.