E’ onere del creditore di una società cancellata dal registro delle imprese fornire la prova che l’attivo è stato distribuito fra i soci.
Così si espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza 36407, pubblicata il 13 dicembre 2022.
Venerdi 16 Dicembre 2022 |
IL CASO: Un creditore di una società, che si era cancellata dal registro delle imprese, agiva in giudizio contro i due soci di quest’ultima chiedendo al Tribunale la loro condanna al pagamento delle somme vantante nei confronti della compagine sociale.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello davano ragione all’attore accogliendo la domanda con conseguente condanna dei soci convenuti.
In particolare, la Corte di Appello, nel confermare la decisione di primo grado, osservava che, secondo quanto affermato dai giudici di legittimità, i soci della società cancellata sono destinati a succedere nei rapporti debitori, sia pure, per le società di capitali, nei limiti di quanto percepito. Inoltre, evidenziavano che nessuna prova era stata fornita dai convenuti originari in merito alla distribuzione dell’attivo, in quanto il bilancio finale di liquidazione della società era stato prodotto solo in appello in violazione di quanto previsto dall’art. 345 c.p.c. In altri termini, secondo i giudici della Corte territoriale, l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo finale del bilancio della società incombeva sui soci convenuti e non sul creditore attore.
Pertanto, i soci, rimasti soccombenti in entrambi i gradi del giudizio di merito, sottoponevano la questione alla Corte di Cassazione, deducendo la violazione degli articoli 2495, secondo comma, e 2697 c.c., sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, era onere del creditore provare l’effettivo ammontare delle somme percepite dalle socie della società estinta in sede di bilancio finale di liquidazione.
LA DECISIONE: Di contrario avviso, rispetto a quanto era stato affermato dalla Corte di Appello, i giudici della Corte di Cassazione, i quali hanno ritenuto fondato il motivo del ricorso e lo hanno accolto, osservando che:
1. il disposto del secondo comma dell’art. 2495 del Codice civile , implica nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti a seguito della cancellazione di una società di capitale dal registro delle imprese che il credito non si estingue ma si trasferisce ai soci che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso con la liquidazione;
2. trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio, grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione;
3. nel caso esaminato, i giudici di appello anziché accertare se il creditore avesse o meno fornito la prova circa la ripartizione di utili fra i soci della società estinta, hanno invertito l’onere della prova, facendolo ricadere sui soci convenuti e non sull’attore.