Il Tribunale di Torino richiama la delibera AGCOM n. 682/20/CONS, che aveva già censurato l’addebito delle rate residue Vodafone Ready, e dichiara inesistente la pretesa dell’operatore. Il piano di 48 mesi contrasta con il limite legale di durata.
| Lunedi 7 Settembre 2026 |
La controversia trae origine dalla fattura di chiusura di un’utenza Vodafone, nella quale erano stati addebitati euro 177,92, oltre IVA, a titolo di «Corrispettivo per recesso/disattivazione: servizio Ready». L’utente ne contestava la debenza, deducendo che la somma fosse riferita a condizioni non contrattualizzate. Il Giudice di Pace di Pinerolo rigettava la domanda, ritenendo non sufficientemente individuati i corrispettivi contestati e le ragioni della loro illegittimità.
Il Tribunale di Torino, con sentenza del 1° agosto 2026, ha invece accolto l’appello e riformato integralmente la decisione, rilevando come fossero stati chiaramente individuati la fattura, l’importo e la voce contestata e come il giudice di primo grado avesse finito per sovrapporre il piano dell’allegazione a quello, distinto, della prova del credito. Per ottenere l’accertamento della non debenza di euro 177,92, l’utente ha dunque dovuto esperire il tentativo di conciliazione e affrontare due gradi di giudizio, conclusisi con la condanna della compagnia anche alla rifusione delle relative spese.
La vicenda assume rilievo ben oltre il modesto valore della singola pretesa. Vodafone Ready era un servizio commercializzato nell’ambito dell’offerta Internet Unlimited al costo di 6 euro mensili per 48 mesi e già la delibera AGCOM n. 682/20/CONS aveva accertato criticità specificamente riferite alla durata della rateizzazione e agli importi richiesti in caso di recesso. L’Autorità aveva rilevato, tra l’altro, che il servizio veniva rateizzato su un arco temporale doppio rispetto ai 24 mesi dell’offerta principale e che, in caso di cessazione, le rate residue erano richieste anche quale corrispettivo per la cessione della Vodafone Station, pur indicata nelle condizioni contrattuali come ceduta «in sconto merce a titolo gratuito».
La dimensione potenzialmente seriale della fattispecie rende particolarmente significativo il rapporto tra esiguità della singola pretesa e interesse economico complessivo. Sul punto Cass. civ., sez. III, n. 1925/2017, pronunciandosi proprio in una controversia telefonica avente ad oggetto la restituzione di appena euro 0,11, ha osservato che, quando la controversia presenta identico oggetto rispetto a numerose altre insorte tra utenti e gestore, il valore del quid disputandum non può essere considerato soltanto dal versante del singolo utente, ma anche da quello del gestore, con la conseguenza che non può più parlarsi di valore «infimo»; nello stesso senso Cass. nn. 2168/2017,1566/2017 e 1565/2017. La considerazione è particolarmente pertinente in fattispecie come quella esaminata: un addebito di poche decine o centinaia di euro può scoraggiare il singolo utente dall’affrontare conciliazione e giudizio, ma, ove reiterato nei confronti di una vasta platea di clienti, può assumere una consistenza economica complessiva assai diversa.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che la previsione di una durata minima di 48 mesi per Vodafone Ready si pone in contrasto con l’art. 1, comma 3-ter, del D.L. n. 7/2007, che limita a ventiquattro mesi la durata delle offerte promozionali comprendenti servizi e beni.
La pronuncia affronta inoltre il distinto e decisivo profilo probatorio: nell’azione di accertamento negativo del credito, pur essendo il cliente ad assumere l’iniziativa processuale, resta a carico dell’operatore che si afferma creditore la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. La fattura, in quanto documento di formazione unilaterale, non è di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza dell’obbligazione contestata.
Nel caso concreto la società non aveva prodotto il contratto specificamente concluso con l’utente, né un modulo di adesione o altro documento negoziale inequivocabilmente riferibile al rapporto, limitandosi a produrre condizioni generali di contratto non idonee a dimostrare l’effettiva adesione a Vodafone Ready e alle relative condizioni economiche.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato non dovuti i 177,92 euro richiesti. Una somma modesta soltanto se considerata isolatamente: la sentenza dimostra invece come, nelle controversie seriali, proprio l’esiguità della singola pretesa possa rendere più difficile la tutela individuale senza per questo attenuare l’onere dell’operatore di dimostrarne integralmente il fondamento.
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