Piante in vaso nell'androne condominiale: annullata la delibera se si riduce lo spazio di passaggio

Tribunale di Prato: sentenza n. 586 del 04/08/2026.
Piante in vaso nell'androne condominiale: annullata la delibera se si riduce lo spazio di passaggio

Impugnazione di una delibera condominiale sul riposizionamento di piante ornamentali nell'androne.

Il Tribunale di Prato ha stabilito che il godimento paritario delle parti comuni, ex art. 1102 c.c., impone il mantenimento di uno spazio di transito adeguato e sicuro per tutti i condomini, annullando la delibera che riduceva il passaggio utile al di sotto della soglia di un metro.

Venerdi 4 Settembre 2026

Premessa

La decisione si segnala perché chiarisce i limiti entro cui l'assemblea condominiale può disporre della collocazione di arredi e ornamenti nelle parti comuni.

Il Tribunale precisa che il criterio del godimento paritario, previsto dall'art. 1102 c.c., prevale sulla circostanza che un determinato assetto sia stato mantenuto per lungo tempo, e può essere valutato anche alla luce di parametri tecnici mutuati dalla normativa sulle barriere architettoniche, pur non direttamente applicabile al caso.

La pronuncia offre quindi un parametro operativo, la soglia del metro di passaggio libero, utile per valutare analoghe controversie condominiali.

La vicenda giudiziaria

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una condomina (di seguito Tizia), della delibera assembleare con cui il Condominio Alfa, con sede a Montemurlo (PO), aveva stabilito di riposizionare due piante in vaso nell'androne condominiale, collocandole tra il portone d'ingresso e il primo gradino della scala, nella medesima posizione in cui si trovavano da anni.

Tizia aveva già in precedenza allontanato autonomamente le piante dalla base delle scale, ritenendole di intralcio al passaggio; a seguito di tale iniziativa gli altri condomini avevano convocato l'assemblea che aveva deliberato di ripristinarne la collocazione originaria.

Le ragioni della domanda attorea

A sostegno dell'impugnazione, Tizia deduceva che la delibera fosse illegittima per contrarietà a norme imperative in materia condominiale, in particolare:

  • violazione dell'art. 1102 c.c., secondo cui ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso;
  • violazione dei doveri dell'amministratore ex art. 1130, primo comma, nn. 2) e 4) c.c., per non aver disciplinato l'uso delle parti comuni in modo da assicurarne il miglior godimento a tutti i condomini né aver adottato gli atti conservativi necessari a evitare l'occupazione delle aree comuni.

Il Condominio si costituiva contestando integralmente la domanda, sostenendo che le piante fossero da sempre collocate in quella posizione, che la delibera fosse espressione legittima della maggioranza assembleare e che l'azione giudiziaria avesse natura pretestuosa, tanto da avanzare in via riconvenzionale una richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., successivamente da intendersi rinunciata per mancata riproposizione nelle conclusioni finali.

La decisione del Tribunale e il principio di diritto

Il Giudice ha accolto la domanda, richiamando la regola generale dell'art. 1102 c.c. e valorizzando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che aveva accertato come la collocazione delle piante riducesse la larghezza utile di passaggio nell'androne al di sotto della soglia di un metro, con conseguente violazione del principio del pieno e paritario godimento della cosa comune.

Il Tribunale ha ritenuto irrilevante, ai fini della decisione, che la normativa sul superamento delle barriere architettoniche (D.M. 14 giugno 1989, n. 236) non fosse direttamente applicabile ratione temporis alla fattispecie, in quanto tale disciplina era stata utilizzata dal CTU solo come criterio tecnico di buona prassi per individuare uno spazio di rispetto adeguato al transito, incluso quello di persone con ridotta capacità motoria. Il Giudice ha infatti chiarito che, a prescindere da tale riferimento, è sufficiente e risolutivo il criterio del godimento paritario delle parti comuni previsto direttamente dall'art. 1102 c.c.

Il Tribunale ha inoltre disatteso la difesa del Condominio fondata sulla collocazione storica delle piante, precisando che il mero protrarsi nel tempo di una determinata sistemazione non fa sorgere alcun diritto a mantenerla qualora essa risulti lesiva del pari uso della cosa comune da parte degli altri condomini.

Sulla base di tali argomentazioni, la delibera assembleare è stata annullata, con condanna del Condominio soccombente al rimborso delle spese di lite e delle spese di CTU.

Allegato:

Tribunale Prato sentenza 586 2026

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