In tema di liquidazione delle spese processuali, la Cassazione con l'ordinanza n. 25188 del 10/09/2026 ha stabilito che, dopo l'entrata in vigore del d.m. n. 37/2018, il giudice non può scendere sotto i minimi tariffari nella liquidazione dei compensi professionali, neppure quando la controversia sia ritenuta seriale o di particolare semplicità.
| Venerdi 11 Settembre 2026 |
La decisione si segnala perché chiarisce i limiti di operatività del potere discrezionale del giudice in materia di liquidazione delle spese di lite. La pronuncia si inserisce in un orientamento già consolidato, secondo cui l'entrata in vigore del d.m. n. 37/2018 ha eliminato la possibilità, prima ammessa, di liquidare i compensi al di sotto dei minimi tariffari sulla base del solo decoro professionale.
La Cassazione precisa ora che tale limite vale anche quando il giudice ritenga la controversia seriale o di particolare semplicità, elemento che non può giustificare un'ulteriore riduzione al di sotto della soglia minima.
Il Tribunale di Nola, investito del ricorso di un pensionato per il riconoscimento della maggiorazione della pensione prevista dall'art. 38 della l. n. 448/2001, dichiarava cessata la materia del contendere in ragione del riconoscimento del beneficio da parte dell'INPS nel corso del giudizio. Il Tribunale compensava le spese di primo grado nella misura del 50%, liquidando l'importo residuo di € 888,00 in favore del pensionato; tuttavia, riteneva la controversia di estrema semplicità e di natura seriale e per questo riduceva ulteriormente tale somma del 50%, portandola a € 444,00. Il pensionato veniva inoltre condannato alle spese del grado di appello.
La Corte d'Appello di Napoli confermava integralmente tale decisione.
Il pensionato, Tizio, proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi:
La Corte rigetta il primo motivo, ribadendo che il potere del giudice di compensare le spese di lite ha natura discrezionale e che il sindacato di legittimità è limitato a verificare che non sia stato violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Tale valutazione, comprensiva della relativa quantificazione entro i limiti tabellari, resta appannaggio del giudice di merito.
Diversa sorte ha il secondo motivo, che la Corte accoglie. Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui, a seguito dell'entrata in vigore del d.m. n. 37/2018, non è più consentito al giudice, nella liquidazione dei compensi professionali, scendere al di sotto dei minimi tariffari; prima di tale intervento normativo, infatti, l'unico limite alla discrezionalità del giudice era rappresentato dal decoro professionale degli avvocati.
Applicando questo principio al caso concreto, la Cassazione rileva che il giudice di merito aveva operato, sulla somma di € 888,00 già ridotta della metà per la disposta compensazione, un'ulteriore dimidiazione motivata dalla ritenuta serialità e semplicità della lite. Tale ulteriore riduzione, tuttavia, determinava una liquidazione dei compensi inferiore ai minimi previsti dalle tabelle vigenti, calcolati in complessivi € 1.775,50 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale. La ritenuta semplicità o serialità della controversia, chiarisce la Corte, non può incidere sulla soglia minima dei compensi, la quale costituisce un limite non derogabile dal giudice.
L'accoglimento del secondo motivo assorbe il terzo, relativo alla condanna alle spese del giudizio di appello. La Corte cassa quindi la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese di lite dei gradi di merito e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, provvede direttamente a riliquidarle, ponendole a carico dell'INPS nella misura dei minimi tariffari, oltre alla condanna dell'Istituto alle spese del giudizio di legittimità.