Lesiva del decoro professionale una liquidazione forfettaria delle spese di lite

Lesiva del decoro professionale una liquidazione forfettaria delle spese di lite

Con l'ordinanza n. 6318/2022 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi delle modalità di determinazione delle spese di lite ad opera del giudice e della illegittimità di una quantificazione forfettaria lesiva della dignità e del decoro professionale.

Martedi 15 Marzo 2022

Il caso: Un contribuente, sulla base delle agevolazioni fiscale previste a favore dei residenti nei Comuni interessati dal sisma che aveva colpito la Sicilia orientale nel 1990, proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso del 90% dei tributi versati per gli anni 1990, 1991, 1992; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate.

Il contribuente propone ricorso in Cassazione, denunciando violazione degli artt. 92 c.p.c., 2233 cod. civ., e del D.M. 10.3.2014 n. 55 per avere la sentenza impugnata disatteso tutti i criteri legali di determinazione delle spese di lite in sede di condanna, addivenendo ad una determinazione delle stesse forfettaria e acritica, di importo manifestamente inferiore rispetto ai valori minimi legali e quindi lesiva del decoro professionale.

Per la Cassazione la censura è fondata: sul punto la Suprema Corte ribadisce le seguenti direttive:

a) è erronea nonché lesiva dei minimi tariffari e del decoro e della dignità professionale del difensore (art. 36 Cost.) una liquidazione (come quella effettuata nel caso di specie dalla sentenza impugnata) omnicomprensiva, unitaria e non specifica dei diritti per ciascuna delle fasi del giudizio di merito e la condanna alle spese è priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate;

b) la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n. 6318 2022

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