Appello: legittimo impedimento dell'imputato con richiesta di trattazione orale; obbligo di rinvio

Appello: legittimo impedimento dell'imputato con richiesta di trattazione orale; obbligo di rinvio

Con la Sentenza n. 1167 (ud. 03/11/2021) del 13/01/2022, la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, nel giudizio di appello, ove il difensore dell’imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, trova integrale applicazione il rito ordinario, che implica l’obbligo per il giudicante, nel caso di legittimo impedimento dell’imputato, di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa, senza che all’uopo sia necessario che quest’ultimo abbia chiesto di partecipare all’udienza

Martedi 15 Marzo 2022

Il caso

L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorre in Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Milano, deducendo violazione di legge per nullità della stessa conseguente al rigetto della richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dell’imputato in quanto risultato affetto da Covid ed in quarantena fiduciaria.

L’istanza di rinvio era stata rigettata dalla Corte di Appello sulla base del rilievo che l’impedimento doveva ritenersi irrilevante in quanto il difensore aveva richiesto soltanto la discussione orale a norma dell’art. 23, co. IV, d.l. n. 149/2020, non essendo stata avanzata, con le stesse formalità e nello stesso termine perentorio, la richiesta di partecipazione dell’imputato.

Sul punto, obietta il ricorrente che, poiché con l’appello era stata richiesta la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, il rito da seguire non poteva essere quello cartolare, tal ché per la partecipazione dell’imputato non era necessaria alcuna richiesta, in quanto la normativa emergenziale esclude dall’ambito di applicazione del rito cartolare i casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

La decisione del Supremo Collegio

La Corte, preliminarmente, ripercorre il contenuto della disciplina emergenziale pandemica, con riferimento al giudizio di appello, prevista dal D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, art. 23 bis, comma 2, convertito in L. 18 dicembre 2020 n. 176.

Detto quadro normativo delinea una disciplina eccezionale in forza della quale il giudizio di appello si svolge sempre secondo il rito camerale non partecipato, basato sul mero contraddittorio cartolare, a meno che non ricorrano i casi espressamente considerati dalla norma come altrettante deroghe all’applicazione di detto rito.

In particolare, il comma 1 del citato art. 23 bis stabilisce che durante la vigenza del periodo emergenziale, fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

Il comma 4 del citato art. 23 bis disciplina, poi, i tempi e le forme con cui le parti devono avanzare la propria richiesta, essendo previsto che la richiesta di discussione orale deve essere formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza e deve essere trasmessa alla cancelleria della corte di appello in via telematica.

Allo stesso modo, è previsto che anche l’imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza, entro lo stesso termine perentorio e con le medesime forme.

Ne deriva che il rito di appello – salvo quanto sopra accennato - nella fase emergenziale imposta dalla pandemia, si svolge in udienza camerale senza la presenza del pubblico, senza la presenza delle parti e dell’imputato, per le ovvie ragioni di contenimento del rischio di diffusione del contagio, in deroga alle forme ordinarie previste dal codice di procedura penale.

Proprio il carattere eccezionale e derogatorio che riveste in generale la normativa emergenziale epidemiologica rispetto alle ordinarie regole di svolgimento del processo penale, induce a ritenere – secondo l’opzione esegetica indicata dalla Corte - che la norma in argomento debba essere intesa nel senso che l’operatività di detta disciplina derogatoria debba essere esclusa integralmente nei casi in cui le parti processuali, e quindi anche una soltanto di esse, richieda la discussione orale, come anche nel caso in cui l’imputato manifesti la volontà di partecipare all’udienza.

Ne deriva che la disciplina emergenziale del giudizio di appello ha introdotto una procedura camerale non partecipata, rimettendo alle parti ed all’imputato la facoltà di ritornare all’applicazione delle forme ordinarie di svolgimento dell’udienza, secondo le prerogative proprie del mezzo di impugnazione proposto.

In applicazione delle superiori coordinate ermeneutiche, consegue, secondo la Corte, che, come nei casi oggetto della sentenza in commento, allorché venga tempestivamente avanzata dal difensore una richiesta di discussione orale, il giudizio in appello deve svolgersi secondo le forme della pubblica udienza, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di legittimo impedimento dell’imputato, in applicazione delle regole generali previste dal codice di procedura penale.

Sulla scorta di tale iter argomentativo, quindi, la Cassazione ha annullato la sentenza del giudice di appello che aveva ritenuto irrilevante il legittimo impedimento dell’imputato, sull’assunto, erroneo, che oltre alla richiesta di discussione orale da parte del difensore fosse necessaria anche la richiesta personale da parte dell'imputato di presenziare all’udienza.

In definitiva, afferma la Corte, “è sufficiente che ricorra alternativamente una delle due predette condizioni perché ritorni ad essere applicata integralmente la normativa generale del codice di procedura penale, non essendo necessario che l’imputato formuli la richiesta di voler comparire allorché il suo difensore o altra parte processuale abbiano già formalizzato una valida richiesta di discussione orale, dovendosi intendere detta opzione come diretta a rendere inoperanti le deroghe della normativa emergenziale pandemica rispetto alle forme ordinarie di svolgimento dell’udienza, ferme restando le altre disposizioni emergenziali che regolano la presenza in udienza del pubblico (art. 23, comma 3, D.L. cit.) e le modalità e le condizioni per lo svolgimento delle udienze penali mediante collegamenti da remoto (art. 23, comma 5, D.L. cit.)”.

Allegato:

Cassazione penale sentenza n. 1167 2022

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