Condominio: superamento dei limiti del pari uso della cosa comune e onere della prova

A cura della Redazione.
Condominio: superamento dei limiti del pari uso della cosa comune e onere della prova

Con l'ordinanza n. 5809/2022 la Corte di Cassazione si occupa della problematica connessa all'uso delle parti comuni da parte di un condomino, che nel caso in esame realizza un gazebo sul marciapiede condominiale innestandolo al muro perimetrale dell'edificio.

Lunedi 14 Marzo 2022

Il caso: Il Tribunale di Catania riformava la sentenza resa in primo grado dal Giudice di pace di pace il quale, in accoglimento della domanda di Tizio, aveva ordinato la rimozione di un gazebo realizzato da Mevio sul marciapiede condominiale in innesto sul muro perimetrale dell’edificio; per il giudice di appello, la modifica non eccedeva i limiti nell’uso della parte comune imposti dall’art. 1102 c.c., non ledendo i diritti di godimento degli altri condomini, né il decoro architettonico del fabbricato.

Tizio ricorre in Cassazione per la violazione e falsa applicazione dell’art. 1102 c.c., deducendo la necessità del consenso unanime di tutti i condomini per affermare la legittimità della modifica realizzata da Mevio.

La Cassazione rigetta il ricorso, motivando nei seguenti termini:

a) in tema di condominio negli edifici, qualora il proprietario di un'unità immobiliare agisca in giudizio, come nella specie, per ottenere l'ordine di rimozione di un manufatto realizzato sulle parti comuni, la liceità delle opere, realizzate da altro condomino, deve essere valutata dal giudice alla stregua di quanto prevede l'art. 1102 c.c., secondo cui ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso;

b) il superamento dei limiti del pari uso della cosa comune, di cui all'art. 1102 c.c., quale impedimento alla modifica apportata alla stessa da un singolo condomino, si configura come un fatto costitutivo, inerente alle condizioni dell'azione esperita, sicché, a norma dell'art. 2697, comma 1, c.c., deve essere provato dallo stesso comproprietario attore, mentre la deduzione, da parte del convenuto, della legittimità della modifica costituisce un'eccezione in senso improprio, che è dal giudice rilevabile anche di ufficio e perciò non comporta alcun onere probatorio a carico del convenuto medesimo

c) questa Corte ha affermato che la costruzione da parte di uno dei condomini di una tettoia, appoggiata al muro perimetrale condominiale, al servizio della sua proprietà esclusiva, non integra violazione delle norme che regolamentano l'uso della cosa comune, se la costruzione della tettoia non contrasti con la destinazione del muro e non impedisca agli altri condomini di farne uso secondo la sua destinazione, non rechi danno alle parti comuni e non determini pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.5809 2022

Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.007 secondi