Assegno unico universale 2022: tutto quello che c’è da sapere

Avv. Salvatore Pinò
Assegno unico universale 2022: tutto quello che c’è da sapere
Lunedi 14 Marzo 2022

Cosa prevede la norma?

Il legislatore, con il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 309 del 30 dicembre 2021, in attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, a decorrere dal 1° marzo 2022, ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico. Cos’e’ e cosa sostituisce?

L’Assegno unico e universale per i figli a carico costituisce un beneficio economico al fine di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l’occupazione, in particolare, quella femminile. È definito unico perché concentra le seguenti prestazioni:

il Bonus mamma domani;

l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;

il Bonus bebè (assegno di natalità);

le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

Restano esclusi dal beneficio gli importi del bonus asilo nido.

E’, altresì, definito universale in quanto, rispetto, ad esempio, agli assegni familiari (ANF), può essere richiesto da tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, indipendentemente dalla categoria di lavoro di appartenenza, compresi i liberi professionisti e gli autonomi in genere.

Quanto spetta per ogni figlio?

L’importo dell’Assegno unico e universale viene determinato in base ad alcuni requisiti, quali ISEE ed età dei figli a carico, che modulano la consistenza dell’Assegno.

Nel dettaglio, sono previste:

una quota variabile “per tutti” che potrà variare progressivamente da un massimo di € 175,00 per ciascun figlio minore e con ISEE fino ad € 15.000 ad un minimo di € 50,00 per ciascun figlio minore ed in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a € 40.000. Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di: nuclei familiari numerosi, madri di età inferiore a 21 anni, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;

una quota a titolo di maggiorazioni solo per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori dell’Assegno al Nucleo Familiare e delle detrazioni fiscali medie, che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.

L’Assegno unico e universale è corrisposto direttamente dall’INPS ed è erogato al richiedente (o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) mediante accredito diretto su conto corrente bancario o postale. L’ IBAN dovrà essere correttamente indicato al momento della compilazione della domanda e:

per i figli minorenni, dovrà essere intestato o cointestato al genitore richiedente;

per i figli maggiorenni, dovrà essere intestato o cointestato al figlio maggiorenne che richiede la prestazione.

In ogni caso, per calcolare gli importi spettanti in relazione ai requisiti di ognuno, l’INPS mette a disposizione un vero e proprio simulatore a questo url.

Come e quando presentare la domanda?

È possibile presentare la domanda per l’Assegno unico:

tramite il portale online dell’INPS, accedendo al servizio con SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0. (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);

tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

La domanda può essere presentata dal genitore:

una volta sola per ogni gestione, indicando tutti i figli per i quali si richiede il beneficio (minorenni e maggiorenni entro il ventunesimo anno di età);

qualora le nuove nascite dovessero verificarsi entro l’anno (per i nuovi nati l’Assegno decorre dal settimo mese di gravidanza);

per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età.

Le domande, inoltrate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022, verranno erogate il 1°marzo 2022, invece, quelle presentate entro il 30 giugno 2022 danno diritto agli arretrati decorrenti dal mese di marzo. Ad ogni modo, l’erogazione del beneficio avviene decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda.

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