Con l’ordinanza n. 7076/2022, pubblicata il 3 marzo 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle sorti dei giudizi civili nel caso in cui dopo la precisazione delle conclusioni e nelle more del deposito delle conclusionali e delle repliche una delle parti fallisca.
Lunedi 14 Marzo 2022 |
IL CASO: La vicenda esaminata trae origine dell’impugnazione di un lodo arbitrale da parte di un’impresa la quale, nella pendenza del giudizio di appello, dopo la precisazione delle conclusioni e la concessione dei termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche, veniva dichiarata fallita.
Nella comparsa conclusionale veniva dato atto dell’intervenuto fallimento e la Corte di Appello dichiarava l’interruzione del giudizio che veniva riassunto dall’impresa. La Corte territoriale, ritenendo il difetto per difetto di legittimazione ad agire dell’Impresa dichiarava l’estinzione del processo.
La questione, veniva, quindi sottoposta all’esame della Corte di Cassazione dall’impresa la quale, tra i motivi, deduceva la nullità della sentenza impugnata per violazione del quarto comma dell’art.300 del codice di procedura civile, essendosi il fallimento verificato dopo che le parti avevano precisato le conclusioni ed erano stati assegnati i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale nell’accoglierlo con rinvio alla Corte di Appello di provenienza, in diversa composizione, ha osservato che la dichiarazione di fallimento di una delle parti che si sia verificata dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni e la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e le repliche non produce l’effetto interruttivo del processo.
Essendo tale ipotesi equiparabile a quella in cui l’evento si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, hanno concluso gli Ermellini, il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, né inutiliter data, ma inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce res inter alios acta.