Ai fini della determinazione del dies a quo per la decorrenza del termine per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto, è sufficiente una conoscenza legale e non effettiva, ma pur sempre realizzata attraverso una forma di comunicazione (es.verbale di udienza, una comunicazione formale), dell’evento interruttivo.
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 30729/2024.
Il caso: La Corte d'Appello di Napoli riformava la sentenza del Tribunale di Napoli, che aveva rigettato la domanda del lavoratore Tizio, volta a ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato dalla Delta S.p.A. e il riconoscimento del trasferimento del rapporto di lavoro alla Delta Plus S.p.A. a seguito di un affitto di ramo d'azienda.
La società soccombente ricorre in Cassazione, deducendo, come primo motivo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 300, 303, 304, 305 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.:
la Corte d'Appello di Napoli aveva erroneamente ritenuto tempestiva la riassunzione del processo, nonostante fosse intervenuta oltre il termine di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c.: infatti, l'evento interruttivo (il fallimento della Delta S.p.A.) fu “esternato” dal difensore della parte il 13 settembre 2017, mediante deposito nel fascicolo informatico processuale di note da cui si desumeva la dichiarazione di fallimento, mentre la riassunzione avvenne solo il 29 dicembre 2017, quindi oltre il termine stabilito per legge;
in realtà, la decorrenza del termine per la riassunzione dovrebbe partire dall’intervento del fallimento, o quanto meno dalla prima dichiarazione del fatto interruttivo e non dalla data dell’interruzione formale del processo dichiarata in udienza.
Per la Cassazione il motivo di impugnazione è infondato; sul punto osserva:
a) la Corte distrettuale rileva che il giudizio, interrotto in data 12.10.2017 è stato riassunto con ricorso depositato il 29.12.2017: la riassunzione è intervenuta tempestivamente, nel termine di tre mesi decorrenti dalla dichiarazione di interruzione del giudizio, non essendovi prova della notificazione dell'evento interruttivo in epoca antecedente a quella della declaratoria della Corte di Appello (non potendosi ritenere che il deposito telematico delle note dell'avvocato in data 13.09.2017 sia equivalente alla notificazione dell'evento interruttivo o ad altro atto che comprovi l'effettiva conoscenza dell'evento);
b) talele decisione risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto come, ai fini della determinazione del dies a quo per la decorrenza del termine per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto, sia sufficiente una conoscenza legale e non effettiva, ma pur sempre realizzata attraverso una forma di comunicazione ( una relata di notifica, un verbale di udienza, una comunicazione formale), dell’evento interruttivo;
c) non rileva, per escludere la decorrenza, viceversa, la conoscenza effettiva (a fronte della dichiarazione in udienza dell’intervenuto fallimento da parte del difensore del fallito, ad esempio, il decorso del termine non è certo impedito dalla circostanza che la controparte abbia disertato l’udienza), così come viene esclusa, ai fini del decorso del termine per la riassunzione, la sufficienza della «conoscenza aliunde acquisita»;
d) di conseguenza, il deposito nel fascicolo informatico, pur se in astratto rende conoscibile l’evento, da parte di tutti coloro che vi hanno accesso o vi possono avere accesso, non è equiparabile ad una forma di comunicazione in senso proprio.