Il Tribunale di Palermo accoglie la domanda dell'ex coniuge divorziato per la quota del 40% del TFS maturato dall'ex marito, ribadendo che i presupposti dell'art. 12 bis L. 898/1970 — titolarità dell'assegno divorzile e mancato passaggio a nuove nozze — vanno verificati al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non prima né dopo.
| Martedi 19 Maggio 2026 |
La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di attribuzione della quota di trattamento di fine rapporto all'ex coniuge divorziato.
Il momento rilevante per la verifica delle condizioni di legge è esclusivamente quello della cessazione del rapporto di lavoro dell'obbligato: né vicende successive — come la perdita dell'assegno divorzile — né eventi antecedenti possono spostare tale momento.
Mevia e Caio avevano contratto matrimonio concordatario e successivamente divorziato: il divorzio era stato dichiarato con sentenza non definitiva, mentre con sentenza definitiva era stato riconosciuto a Mevia un assegno divorzile, poi rideterminato in misura inferiore con decreto di modifica delle condizioni.
Caio aveva lavorato alle dipendenze di un'azienda ospedaliera per oltre trent'anni, cessando il rapporto il 30 giugno 2021 e maturando un trattamento di fine servizio (TFS) di € 149.138,28, da erogarsi in tre rate nel biennio 2026-2028. Il periodo di sovrapposizione tra matrimonio e rapporto di lavoro era di 17 anni.
Mevia, che non era passata a nuove nozze e risultava ancora titolare dell'assegno divorzile, ha proposto ricorso chiedendo l'attribuzione del 40% del TFS riferibile agli anni di coincidenza tra lavoro e matrimonio, ai sensi dell'art. 12 bis della L. n. 898/1970. Caio non si è costituito, rimanendo contumace.
Il Tribunale di Palermo ha accolto la domanda, riconoscendo a Mevia il diritto alla percezione della somma complessiva di € 32.714,20, da corrisponderle proporzionalmente a partire dall'incasso della prima rata da parte di Caio, oltre interessi legali.
Il Collegio ha richiamato il testo dell'art. 12 bis L. 898/1970, secondo cui il coniuge divorziato ha diritto a una percentuale del TFR «percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza», purché non sia passato a nuove nozze e sia titolare dell'assegno divorzile.
Il Tribunale ha quindi fissato il seguente principio applicativo, in adesione all'orientamento della Cassazione (Cass., sez. I, n. 2466/2004):
Nel caso concreto tutti i presupposti erano soddisfatti: Mevia era ancora titolare dell'assegno divorzile alla data di cessazione del rapporto di Caio, non si era risposata e il rapporto di lavoro aveva coinciso con il matrimonio per 17 anni. La quota spettante — il 40% del TFS proporzionato agli anni di coincidenza — è stata pertanto liquidata nella misura sopra indicata.
Le spese di giudizio sono state lasciate a carico della ricorrente, in ragione della contumacia del resistente.