La sopravvenuta revoca dell'assegno divorzile opera ex nunc: conseguenze sul TFR

La sopravvenuta revoca dell'assegno divorzile opera ex nunc: conseguenze sul TFR

Con l'ordinanza n. 4499/2021 la Corte di Cassazione chiarisce i presupposti in presenza dei quali viene riconosciuto all'ex coniuge il diritto ad una percentuale del TFR percepito dall'altro coniuge, e le conseguenze su tale diritto in caso di revoca dell'assegno di divorzio.

Giovedi 11 Marzo 2021

Il caso: Tizio ricorre, ex art. 111 della Costituzione, per la cassazione del decreto con cui la Corte di appello di Messina, rigettando il reclamo dal primo proposto, confermava il provvedimento con cui il locale tribunale aveva riconosciuto all'ex coniuge ex art. 12-bis legge divorzio, il 40% del trattamento di fine rapporto del primo, in quanto percepito in data 2 novembre 2005 e quindi in epoca successiva a quella in cui la resistente aveva conseguito il diritto all'assegno divorzile, giusta domanda in tal senso all'epoca già presentata e riconosciuta con sentenza del 7 novembre 2005 n.2075.

Il ricorrente lamenta in particolare l'errata e falsa applicazione dell'art. 12-bis legge n. 898 del 1970 e quindi l'ingiusto ed errato riconoscimento all'ex coniuge di una quota del T.F.R. per insussistenza dei requisiti di legge ovverosia la titolarità dell'assegno di divorzio: infatti il Tribunale di Messina in data 3 aprile 2013 aveva revocato l'assegno divorzile in favore dell'ex moglie, sicché alla data di presentazione della domanda di attribuzione della quota del T.F.R., intervenuta in data 8 settembre 2014, la stessa non era più titolare di un assegno di divorzio.

Per la Cassazione la doglianza è infondata: sul punto osserva quanto segue:

a) il giudicato in materia di assegno di divorzio è contrassegnato, quanto ai suoi effetti dall'applicazione della regola del rebus sic stantibus; l'inciso contenuto nell'art. 12-bis L. cit. per il quale il diritto alla quota del T.F.R. va riconosciuto all'ex coniuge "in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5" deve essere pertanto inteso nel senso che l'accertamento e la liquidazione dell'assegno divorzile, cui si correla quello alla quota percentuale del TFR percepito dall'altro coniuge, deve intervenire per provvedimento non più impugnabile in punto di sussistenza ab origine dei presupposti legittimanti il riconoscimento;

b) l'operatività rebus sic stantibus del giudicato sul diritto all'assegno ex art. 5, comma 6, legge n. 898 del 1970 fa sì che là dove, nel tempo, i presupposti legittimanti il riconoscimento dell'assegno divorzile siano venuti meno, determinando la revoca del primo, tanto non valga, in ragione dell'operatività ex nunc del nuovo accertamento, a porre nel nulla il diritto all'assegno per il periodo coperto dal giudicato;

c) pertanto, il nuovo accertamento, ove di accoglimento della revoca, varrà a far data dalla proposizione della relativa domanda lasciando fermo il diritto all'assegno di divorzio per il pregresso periodo corrispondente al formatosi giudicato e come tale entrato a far parte del patrimonio dell'ex coniuge;

d) la conseguenza è che il diritto alla quota del T.F.R. spetta all'ex coniuge titolare di assegno divorzile, che del primo costituisce il presupposto, ove quel trattamento sia stato corrisposto all'altro ex coniuge dopo la proposizione della domanda di divorzio e non può essere posto nel nulla dalla sopravvenuta revoca dell'assegno stesso, destinata ad operare ex nunc, a far data dalla proposizione della relativa domanda;

La decisione: Per la Corte, quindi, il giudice del reclamo, in applicazione dei sopra richiamati principi, ha correttamente rigettato il reclamo proposto da Tizio avverso il provvedimento in data 14 aprile 2015 del Tribunale che, in accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970 e successo modif., aveva riconosciuto a Caia il diritto ad una percentuale pari al 40% dell'indennità di fine rapporto percepita dall'ex coniuge divorziato, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro era coinciso con il matrimonio.

L'ulteriore successione di date individuate nel ricorso per cassazione nella sottolineata evidenza che l'ex moglie aveva proposto in data 8 settembre 2014 domanda per il riconoscimento della quota del T.F.R. maturato dall'altro coniuge e tanto dopo che con decreto del 3 aprile 2013, in separato giudizio, il tribunale le aveva revocato l'assegno divorzile, è del tutto irrilevante nel dare soluzione alla fattispecie in esame.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.4499 2021

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