La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 1105/2021 si preoccupa di delineare i presupposti e gli elementi di prova che l'attore deve comunque fornire al giudice per la liquidazione equitativa del danno.
Giovedi 11 Marzo 2021 |
Il caso: R.S. conveniva avanti al Tribunale una società di telefonia per ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni per il ritardo con cui essa aveva provveduto ad allacciare la linea telefonica del suo nuovo studio professionale; il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la convenuta a pagare Euro 10.000,00 a titolo risarcitorio, oltre alle spese di giudizio; la Corte d'Appello, investita dei gravame dalla società di telefonia, accoglieva parzialmente l'appello e rideterminava l'importo dovuto, a titolo risarcitorio, da parte dell'appellante in Euro 3.000,00.
La Corte territoriale riteneva infatti che:
fosse stato dimostrato solo il danno patrimoniale risultante dalla nota dello Studio tecnico, che riferiva di una revoca di mandati con richiesta di restituzione di documentazione, concludendo che il risarcimento del danno, seppure liquidato in via equitativa, andava rapportato solo alle sopradette circostanze fattuali;
non erano stati allegati indici rilevatori delle gravi difficolta' di gestione del lavoro, dei rapporti con i clienti e con altri studi professionali, della situazione di isolamento in cui si era trovato lo studio professionale, ne' ricorreva prova di alcuna contrazione di reddito o di una riduzione della possibilita' di acquisire nuovi clienti.
R.S. ricorre quindi in Cassazione, che, nel respingere il ricorso, chiarisce quanto segue:
a) il giudice a quo ha fatto corretta applicazione degli articoli 1226 e 2056 c.c. in considerazione del fatto che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito ai giudice, presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare;
b) cio' non esime però la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione e' di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur dei diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno, di cui, nonostante la riconosciuta difficolta', possa ragionevolmente disporre;
c) nel caso in esame, il ricorrente ha fondato la sua censura su affermazioni del tutto apodittiche ed indimostrate: il "notevole periodo di inattivita' dell'utenza telefonica (...) ha comportato notevoli disagi ad esso appellato nella stessa possibilita' di interagire con i propri clienti" (p. 7): tali assunti non sono idonei a dimostrare che la Corte territoriale sia incorsa nell'errore denunciato, risultando piuttosto volte a contestare l'esito degli accertamenti operati dal giudice a quo quanto alla ricorrenza del danno, in primo luogo, e in ordine alla sua quantificazione, in secondo luogo.
Esito: rigetto