"Deve essere sanzionato con l'avvertimento l'avvocato laddove consente che si possa scaricare da un sito web il modello per la sua nomina a difensore configurandosi l'accaparramento di clientela laddove è evidente l'offerta al pubblico della prestazione professionale che ricorre nella presenza della documentazione su internet".
Venerdi 11 Marzo 2022 |
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 7501 dell'8 marzo 2022, nell'affermare il succitato principio, hanno respinto il ricorso di un avvocato - sanzionato con il cosiddetto avvertimento (1) - con ciò confermando la decisione n. 97 (2) del 2021 del Consiglio Nazionale Forense che aveva riconosciuto la violazione dell'art. 37, al comma quarto, del Codice deontologico perchè dal sito web del "Comitato 26 gennaio", era possibile scaricare il modulo di nomina a difensore, per la denuncia all'autorità giudiziaria, da sottoscrivere ed inviare all'avvocato ricorrente senza possibilità, per quest'ultimo, di accertare personalmente l'identità della persona che gli conferiva il mandato.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, nel 2015, a seguito di esposto, disponeva l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti del professionista, riscontrando:
dell'art. 37, comma quarto ( Divieto di offrire, sia direttamente che per interposta persona, le prestazioni professionali di avvocato al domicilio degli utenti, nonchè nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico ) per aver offerto, attraverso il sito internet del Comitato 26 gennaio, le proprie prestazioni professionali, in particolare con riferimento alla denuncia per disastro ambientale e per i reati connessi, causati dall'attività della Acciaieria Valsugana, dal 1979 ai giorni correnti;
dell'art. 23, al numero 2 ( L'avvocato, prima di assumere l'incarico, deve accertare l'identità della persona che lo conferisce e della parte assistita) per avere invitato, tramite apposito link, chi volesse nominarlo difensore, di scaricare, compilare ed inviare il modulo completo di firma, all'indirizzo dello studio rendendosi, pertanto, disponibile a sottoscrivere la nomina per autentica senza avere alcuna evidenza dell'autografia del sottoscrittore.
Sulla base delle riscontrate violazioni il COA di Trento sanzionava, con l'avvertimento, l'avvocato il quale, tuttavia, ricorreva in Cassazione.
A parere delle Sezioni Unite, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non si trattava di una semplice sottoscrizione di un esposto redatto dall'avvocato ma di una vera e propria nomina a difensore nel procedimento penale, ai sensi dell'art. 101 c.p.p. Inoltre, sulla base di quanto previsto dai commi quinto e sesto dell'art. 1 della L. n. 247 del 2012 (4), "costituisce modalità di esplicazione della professione di avvocato non solo quella esclusiva dell'avvocato, e cioè l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio, ma anche l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, e tale è anche la redazione dell'esposto pur senza la nomina quale difensore". La pubblicazione su un sito internet di un modulo di nomina a difensore e della procura speciale per la denuncia all'autorità giudiziaria, rappresentano un'offerta al pubblico o, comunque, ad una molteplicità indiscriminata di persone, delle prestazioni professionali dell'avvocato, in evidente violazione con le prescrizioni di cui all'art. 37, comma quarto, del Codice deontologico forense. Per questi motivi, la Cassazione a Sezioni Unite, ha confermato la decisione del CNF.
Note:
1" consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con l'invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni", art. 22, lett., a).
2" Costituisce violazione disciplinare l'inosservanza dell'espresso divieto ex art. 37 cdf di offrire, senza esserne richiesto, una prestazione rivolta a potenziali interessati per uno specifico affare. Nel caso di specie, sul sito internet di un comitato costituito ad hoc era pubblicato il modulo per l'adesione ad una class action mediante apposito mandato, da inviare allo studio professionale di un avvocato, previo versamento di una modesta somma, asseritamente imputata a spese vive".
3" Probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, giacchè essi rappresentano le necessarie premesse per l'agire degli avvocati e mirano a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nella figura dell'avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività", CNF, sentenza n. 51 del 24 marzo 2021.
4 Nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense.