Appello inammissibile: no alla compensazione delle spese

Appello inammissibile: no alla compensazione delle spese

Con l’ordinanza 7024/2022, pubblicata il 3 marzo 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità o meno della compensazione delle spese di lite tutte le volte in cui un giudizio di appello viene dichiarato inammissibile.

Giovedi 10 Marzo 2022

IL CASO: La vertenza approdata all’esame dei giudici di legittimità riguarda la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva dichiarato inammissibile, per essere stato proposto tardivamente, il gravame avverso la sentenza di primo grado, compensando integralmente le spese del secondo grado. Secondo i giudici della Corte territoriale, essendo la definizione del giudizio di mero rito sussistevano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del grado.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso dagli appellati, i quali deducevano, fra i vari motivi, la violazione dell’art. 92 c.p.c. , ha accolto il motivo con rinvio alla Corte di Appello di provenienza, in diversa composizione, osservando che:

1. la pronuncia di inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.;

2. tale norma, nella parte in cui consente di compensare le spese di lite tutte le volte in cui concorrano gravi ed eccezionali ragioni, costituisce - difatti - una clausola generale da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, le cui conclusioni sono censurabili in sede di legittimità in quanto fondate su norme giuridiche;

3. la soccombenza dei convenuti si configura in ogni ipotesi di accoglimento della domanda all'esito del giudizio, quale che ne siano le ragioni (se pertinenti a questioni di merito o di mero rito);

4. è errato sostenere che l'eventuale adozione di una pronuncia di inammissibilità dell'appello integri, per ciò solo, un grave ed eccezionale motivo di compensazione;

5. pertanto, la compensazione delle spese può essere disposta oltre che nelle ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità, delle questioni trattate e di mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, solo quando le specifiche circostanze prese in considerazione dal giudice di merito abbiano connotazioni tali da renderle assimilabili alle altre ipotesi previste dall'art. 92 comma secondo, c.p.c..

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.7024 2022

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