Nell'ordinanza n. 1243/2023 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi delle conseguenze in punto di spese processuali derivanti dalla mancata costituzione di controparte.
Mercoledi 8 Febbraio 2023 |
Il caso: Su opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 proposta dall’avv. Mevia il Tribunale di L’Aquila riformava il decreto di liquidazione e riconosceva al difensore l’importo di € 1741,00, quale compenso per la difesa penale di un imputato ammesso al gratuito patrocinio, compensando le spese di causa per il fatto che il Ministero non si era costituito.
Mevia ricorre in Cassazione, denunciando la violazione degli artt. 91 c.p.c. e art. 92, comma 2, 132 c.p.c. e 111 Cost.,: per la ricorrente il tribunale aveva erroneamente disposto la compensazione delle spese, sostenendo che il Ministero, non costituendosi, non avesse resistito alla domanda.
Per la Cassazione il motivo è fondato: sul punto ribadisce quanto segue:
a) ai sensi dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., la compensazione è ammessa, in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità delle questioni o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, infine in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione;
b) la mancata costituzione dell’amministrazione non giustificava la compensazione: la contumacia è condotta in sé neutra, non espressiva di non opposizione o di adesione alle richieste di controparte ed è eventualità tutt’altro che eccezionale;
c) le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della domanda in sede decisoria", ovvero alla "contumacia della controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese;
d) la Corte costituzionale, con sentenza 77/2018, nel dichiarare illegittimo l’art. 92, comma secondo, c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. 132/2014, convertito con L. 162/2014 (ove non prevedeva la possibilità di compensare le spese processuali anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, diverse dall’assoluta novità della questione o dal mutamento di giurisprudenza), ha evidenziato che “le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità”.
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