Il Giudice che, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in accoglimento dell’eccezione formulata dall’opponente si dichiara incompetente e revoca il decreto, può compensare le spese, nel caso in cui l’opposto aderisce alla suddetta eccezione?
A questa domanda ha fornito risposta negativa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9035/2019, pubblicata il 1 aprile scorso.
IL CASO: La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società in danno di un condominio per il pagamento di una fattura emessa in virtù di un contratto di appalto per lavori svolti dalla creditrice nei confronti del suddetto condominio.
Il decreto ingiuntivo veniva opposto da quest’ultimo il quale eccepiva, in via preliminare e pregiudiziale, l’incompetenza del Giudice ordinario a pronunciarsi sulla domanda proposta con il procedimento monitorio, stante la presenza nel contratto di appalto di una clausola compromissoria che prevedeva la devoluzione delle controversie ad un arbitrato rituale.
La fondatezza dell’eccezione dell’opponente veniva riconosciuta dall’opposto, il quale manifestava la sua adesione alla suddetta eccezione.
Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza e con la revoca del decreto ingiuntivo opposto, compensava le spese del giudizio. Avverso la sentenza di primo grado, il condominio, originario opponente, proponeva appello, relativamente al capo in cui la sentenza impugnata aveva disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio. La Corte di Appello dichiarava inammissibile il gravame e condannava il condominio appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, osservando che nel caso in cui nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo venga eccepito l’incompetenza in favore del giudizio arbitrale, il giudice deve dichiarare la nullità del suddetto decreto, compensando le spese del giudizio.
Ritenendo erronea la decisione della Corte di Appello, il condominio interponeva ricorso per Cassazione, deducendo la non configurabilità nel caso di specie, della soccombenza reciproca.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso evidenziando che il criterio della soccombenza (principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali), può essere derogato solo nel caso di soccombenza reciproca, ovvero “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
La soccombenza reciproca si configura, hanno continuato gli Ermellini, tutte le volte in cui vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale, oppure nelle ipotesi in cui vengono accolte solo alcune domande (proposte da un’unica parte) o alcuni capi dell’unica domanda proposta (c.d. soccombenza parziale). In questi casi, il Giudice può disporre la irripetibilità delle spese sostenute e/o la compensazione.
Non può attribuirsi rilevanza, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, al comportamento della parte opposta che aderisce all’eccezione di incompetenza formulata dall’opponente.
Cassazione civile ordinanza n.9035/2019