La occasionalità della presenza presso il destinatario di chi riceve l'atto rende nulla la notifica.

La occasionalità della presenza presso il destinatario di chi riceve l'atto rende nulla la notifica.

E’ nulla la notifica di un atto consegnato ad una persona dichiaratasi “amica” del destinatario in quanto si presume che sia un soggetto presente sul posto solo in via occasionale e transitoria.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9371/2019, pubblicata il 4 aprile scorso.

Martedi 9 Aprile 2019

IL CASO: La Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente il ricorso promosso da un contribuente avverso tre cartelle di pagamento in virtù delle quali l’Agenzia delle Entrate aveva posto il fermo amministrativo su un veicolo di proprietà del suddetto contribuente.

In particolare, la Commissione Tributaria riteneva legittima la notifica di due delle tre cartelle impugnate in quanto la notifica era stata eseguita con la consegna a mani di persona qualificatasi come “amica” del contribuente.

Pertanto, quest’ultimo, interponeva ricorso per Cassazione, deducendo, l’illegittimità della suddetta notifica per violazione degli articoli 139 c.p.c. e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Secondo il ricorrente, il soggetto indicato come semplice “amica” del destinatario non è equiparabile a persona di famiglia, né il rapporto di amicizia è equiparabile a persona convivente con il destinatario.

LA DECISIONE: Il ricorso del contribuente è stato accolto dalla Corte di Cassazione che, con l’ordinanza in commento, ha evidenziato che non può ritenersi valida la notifica eseguita con la consegna dell’atto nella mani di una persona qualificatasi come amica in quanto “ il rapporto amicale è cosa diversa dal rapporto di parentela, né la persona amica è qualificabile come addetta alla casa”.

La giurisprudenza formatasi all’interno della stessa Corte di Cassazione, hanno continuato gli Ermellini, ha ampliato il concetto di persona di famiglia alla quale può essere consegnato l’atto da notificare, ricomprendendo non solo i parenti anche gli affini ed escludendo che la persona di famiglia debba necessariamente convivere con il soggetto destinatario della notifica dell’atto ed ha ritenuto che la qualifica di persona di famiglia o di addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda del destinatario dell’atto, si presume dalle dichiarazioni recepite dal notificatore.

Trattandosi di una presunzione “iuris tantum” è sul destinatario dell’atto, che vuole contestare la validità della notifica, che incombe l’onere di fornire la prova contraria ed in particolare di fornire la prova circa l’inesistenza del rapporto con il soggetto consegnatario comportante una delle qualità sopra indicate, ovvero l’occasionalità della presenza in loco del consegnatario.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.9371/2019

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