Con l'ordinanza n. 6714/2022 la Corte di Cassazione chiarisce quale sia il rimedio esperibile nel caso in cui il giudice non abbia statutito sull'istanza di distrazione delle spese avanzata dal difensore della parte vittoriosa.
Mercoledi 9 Marzo 2022 |
Il caso: Gli avvocati Tizio e Mevio, nella qualità di difensori della Delta s.p.a., incorporata per fusione nella società Alfa s.p.a., proponevano ricorso per la correzione di errore materiale della sentenza con cui la stessa Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello, aveva condannato la società alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione infavore dei difensori della parte vittoriosa, che ne avevano fatto istanza.
La Cassazione accoglie il ricorso, osservando che:
a) per l'ipotesi di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione dellespese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc.civ., non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
b) la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93,comma 2, c.p.c. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.