Il rimedio esperibile nel caso di omessa pronuncia da parte del Giudice sulla distrazione delle spese processuali in favore del difensore di una parte dichiaratosi antistatario è il procedimento di correzione degli errori materiali previsto dagli articoli 287 e 288 del codice di procedura civile e non gli ordinari mezzi di impugnazione. Ciò in quanto la richiesta di distrazione non può qualificarsi come domanda autonoma.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26407/2020, pubblicata il 19 novembre 2020.
IL CASO: La vicenda esaminata riguarda un ricorso per cassazione promosso dall’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale che è stato dichiarato inammissibile con condanna dell’amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti.
Questi ultimi, nel resistere innanzi alla Cassazione, si erano dichiarati antistatari, avendo anticipato le spese del giudizio e non avendo riscosso i compensi, con applicazione dell’articolo 93 del codice di procedura civile, formulando, quindi, domanda di distrazione delle spese in favore del difensore.
Pertanto, avendo la Cassazione omesso di disporre sulla distrazione delle spese in favore dei legali dei controricorrenti, veniva depositata da questi ultimi istanza per la correzione dell’errore materiale.
LA DECISIONE: I giudici della Corte di Cassazione, nell’applicare il suddetto principio, hanno ritenuto rituale la domanda dei controricorrenti dispondndo, quindi, la correzione della decisione nella parte relativa alla condanna delle spese processuali disponendo la distrazione in favore dei loro legali.
Secondo gli Ermellini:
il procedimento di correzione degli errori materiali, oltre ad essere in linea con quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 93 del codice di procedura civile, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, in quanto garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distratta rio ad ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’articolo 391 bis del codice di procedura civile, anche nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione;
nel procedimento di correzione degli errori materiali, poiché non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente, non è possibile nessuna pronuncia in merito alle spese processuali.
Cassazione civile ordinanza 26407 2020