Il diritto della madre all'anonimato termina con la sua morte

Il diritto della madre all'anonimato termina con la sua morte
Giovedi 26 Novembre 2020

Venendo meno, per effetto della morte della madre, l'esigenza di tutela dei diritti alla vita e alla salute, che era stata fondamentale nella scelta dell'anonimato, non vi sono più elementi ostativi non soltanto per la conoscenza del rapporto di filiazione, (…), ma anche per la proposizione dell'azione volta all'accertamento dello status di figlio naturale, ex art. 269 c.c.”.

Con la sentenza n. 19824 del 22 settembre 2020, la Suprema Corte è tornata ad affrontare un tema dibattuto, attraverso una decisione nella quale si ripercorrono le tappe dell'evoluzione giuridica del diritto della madre all'anonimato al momento del parto e del figlio a conoscere le proprie origini, diritto, quest'ultimo, riconosciuto anche dall'articolo 8 CEDU, laddove tutela l'individuo dalle eventuali interferenze dei pubblici poteri nella vita privata (e tale deve, certamente, considerarsi il divieto di proporre azioni in materia di accertamento dello status filiationis).

Ricordiamo che già con la sentenza n. 15024 del 2016, è stato dichiarato il diritto del figlio a conoscere la propria discendenza naturale anche in mancanza di revoca esplicita della madre biologica all'anonimato, e con la sentenza n. 22838 dello stesso anno si è anticipato quanto disposto nella decisione in oggetto, statuendo che il diritto dell'adottato ad accedere alle informazioni “riguardanti la propria origine e l'identità della madre biologica, può essere concretamente esercitato anche se la stessa sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto”.

Nel caso oggetto della presente pronuncia, una donna, al momento del parto, aveva esercitato il proprio diritto al cd. parto in anonimato, non riconoscendo il bambino e così, quest'ultimo, raggiunta l'età richiesta dalla normativa dedicata (art., 24 L. n. 149/2001), aveva proposto azione di accertamento giudiziale, ex art. 269 c. c., ma ciò solo a seguito del decesso della madre biologica.

Avverso la sentenza della Corte d' Appello, presentavano ricorso i discendenti della donna, sostenendo che, in difetto di revoca dell'iniziale scelta della madre all'anonimato, è impossibile per il figlio esercitare il diritto a conoscere l'identità della medesima e ciò in quanto il legislatore ha fissato in cento anni il termine per l'accesso ai dati riservati. Sulla base di questi riferimenti sarebbe, pertanto, inammissibile la domanda di accertamento della dichiarazione giudiziale di maternità. A parere della Corte, invece, l'azione di accertamento contestata è “pienamente ammissibile”, per due motivi essenziali:

  • “è stata proposta dopo che il diritto della madre premorta a mantenere l'anonimato si era, (…), indebolito” (e ciò in quanto la donna aveva “con la propria inequivocabile condotta”, (…), “manifestato la volontà di revocare nei fatti la scelta”).,

  • “è stata proposta per ottenere l'accertamento della maternità nei confronti di una donna che aveva dimostrato nei fatti, (…), di aver superato essa stessa l'originaria scelta dell'anonimato, trattando l'odierno controricorrente come uno dei suoi figli”.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentavano la violazione e falsa applicazione dell'art., 269, comma 3, c.c., in relazione all'art., 360, primo comma, n. 3 c.p.c., sottolineando che la Corte d'Appello aveva accertato il presunto rapporto di filiazione, in spregio alla norma che prescrive l'accertamento dell'identità “di colui che si pretende essere il figlio e di colui che fu partorito dalla donna che si presume essere madre”. I giudici di merito non avrebbero accertato in alcun modo né lo stato di gravidanza della donna nei mesi precedenti alla nascita del controricorrente né il parto reale ed effettivo nel mese e nell'anno dichiarati dallo stesso.

La Cassazione ha ritenuto anche questo motivo inammissibile, richiamando specifiche norme che definiscono la portata operativa delle tutele di cui è titolare il figlio, tra queste gli artt., 269 c.c., e 270 c.c., che, con riguardo all'azione di accertamento giudiziale della paternità e della maternità, da un lato, ne dichiarano l'imprescrittibilità e dall'altro prevedono che la prova dello status di figlio possa essere data con ogni mezzo, avendo “tutti i mezzi di prova in materia pari valore per espressa disposizione di legge” (Cass. 6694/2006; Cass. 14974/2007; Cass. 12971/2012; Cass. 3479/2016).

La Corte ha rigettato il ricorso e ritenuto ammissibile l'azione di accertamento giudiziale di maternità perchè proposta solo a seguito dell' indebolimento del diritto all'anonimato della madre e perchè la donna aveva dimostrato, nel concreto, di aver superato l'originaria scelta anche designando il controricorrente all'interno delle disposizioni testamentarie. La Corte, dunque, considera il diritto della madre a mantenere l'anonimato al momento del parto come preminente rispetto allo stato di figlio, essendo finalizzato a tutelare i beni alla salute e alla vita, sia del nascituro che della stessa partoriente. Questo diritto, tuttavia, durando per tutta la vita della donna ( l'articolo 93, comma 1, del D.lgs 196/2003, subordina, infatti, al decorso di cento anni il rilascio integrale del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, quando la madre abbia dichiarato di non voler essere nominata), oltre a poter essere oggetto di rinuncia da parte della stessa, si “comprime” dopo la morte, per dare spazio al diritto del figlio di rivendicare il proprio status.

Infine, la Corte individua altre situazioni giuridiche che si generano in seguito alla morte della madre: da un lato l'interesse degli eredi alla conservazione della di lei identità sociale, in relazione al nucleo familiare creato dopo l'esperienza del parto e, dall'altro, il diritto del figlio alla propria identità personale. Nell'operare un bilanciamento si afferma che “l'esigenza di tutela dei diritti degli eredi e discendenti della donna che ha optato per l'anonimato non può che essere recessiva rispetto a quella del figlio che rivendica il proprio status”.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.19824 2020

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