Giovedi 26 Novembre 2020 |
“Venendo meno, per effetto della morte della madre, l'esigenza di tutela dei diritti alla vita e alla salute, che era stata fondamentale nella scelta dell'anonimato, non vi sono più elementi ostativi non soltanto per la conoscenza del rapporto di filiazione, (…), ma anche per la proposizione dell'azione volta all'accertamento dello status di figlio naturale, ex art. 269 c. c. ”.
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