Infedeltą del coniuge e risarcimento del danno da illecito endofamiliare.

Infedeltą del coniuge e risarcimento del danno da illecito endofamiliare.
Mercoledi 25 Novembre 2020

Con l'ordinanza n. 26383 del 19 novembre 2020 la Corte di Cassazione delinea i presupposti in presenza dei quali l'infedeltà del coniuge può giustificare il risarcimento dei danni morali in favore dell'altro coniuge a prescindere da una pronuncia di addebito.

Il caso: La Corte d'appello, in parziale accoglimento del gravame di L.G., dichiarava la separazione personale di questi con addebito al coniuge R.C. e confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda del G. di risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti della moglie, motivando il rigetto con la motivazione che:

  • il G. non aveva provato il danno ingiusto e il nesso causale con la condotta illecita della moglie, non riscontrabile nella sola infedeltà coniugale;

  • la dedotta depressione di cui soffriva il G. era riferibile alla separazione in sé piuttosto che al tradimento della moglie.

    Il G. ricorre in Cassazione, lamentando che erroneamente la Corte d'appello ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da illecito endofamiliare.

    La Suprema Corte, nel dichiarare il motivo inammissibile in quanto diretto a sollecitare una rivisitazione di un apprezzamento di fatto dei giudici di merito, sul punto del risarcimento osserva quanto segue:

    a) è principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità che il dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma possa dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva;

    b) è però necessario che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, quello della salute o all'onore o alla dignità personale

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