Mancata comparizione del difensore all'udienza di p.c.: conseguenze sulle istanze istruttorie rigettate

Mancata comparizione del difensore all'udienza di p.c.: conseguenze sulle istanze istruttorie rigettate

Con la sentenza n. 26523/2020, pubblicata il 20 novembre 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione del legale di una delle parti all’udienza di precisazione delle conclusioni sulle richieste istruttorie rigettate dal Giudice nel corso del giudizio.

Mercoledi 25 Novembre 2020

IL CASO: La titolare di un salone di acconciature conveniva in giudizio una società di gas chiedendo che il Tribunale la condannasse al risarcimento dei danni subiti da un proprio immobile adibito proprio a negozio di parrucchiera a causa dell’esplosione provocata dalla dispersione di gas metano di una condotta della convenuta che si trovava su retro dell’edificio in corrispondenza del locale deposito e sgombero del negozio.

Nel corso del giudizio veniva espletata una consulenza tecnica d’ufficio e rigettate le prove testimoniali articolate dall’attrice. All’udienza di precisazione delle conclusioni, essendo assente il legale dell’attrice per rinuncia al mandato e non sostituito, il legale della convenuta chiedeva al Giudice un rinvio al fine di consentire all’attrice di munirsi di un nuovo difensore. La richiesta veniva rigettata e la causa veniva trattenuta in decisione solo sulla scorta della precisazione delle conclusioni da parte della convenuta.

Il Tribunale rigettava la domanda dell’attrice evidenziando che la consulenza tecnica d’ufficio non aveva individuato con certezza la causa dell’esplosione e che non era possibile assumere le prove testimoniali formulate dalla parte attrice, in quanto la richiesta non era stata da quest’ultima reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.

Avendo la Corte di Appello confermato integralmente la sentenza di primo grado avverso la sentenza emessa dalla Corte territoriale, l’originaria attrice interponeva ricorso per Cassazione deducendo, per quello che in questa sede interessa, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 183, 187, 188, 189 del codice di procedura civile avendo il giudice di appello ritenuto rinunciate le istanze istruttorie formulate in quanto non ribadite all’udienza per la precisazione delle conclusioni innanzi al Tribunale.

Secondo la ricorrente va distinto il caso in cui la parte, in sede di precisazione delle conclusioni non ribadisce specificatamente tutte le istanze e conclusioni già formulate e il caso in cui il legale della parte non partecipa all’udienza di precisazioni delle conclusioni o presentandosi non le precisi o le precisi genericamente.

Nel primo caso, secondo la ricorrente, le istanze e le domande si considerano abbandonate, mentre nel secondo caso vige la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni e le istanze precisate.

Comunque, secondo la ricorrente, nel caso di specie era rilevante che la richiesta di ammissione delle prove orali fosse stata reiterata subito dopo il deposito della consulenza tecnica d’ufficio e successivamente nella comparsa conclusionale.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato e lo ha accolto con rinvio della causa alla Corte di Appello di provenienza in diversa composizione per un nuovo esame affermando il seguente principio di diritto “in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all’udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l’ammissione”.

Secondo gli Ermellini:

  1. è pacifico che è onere della parte alla quale vengono rigettate le richieste istruttorie reiterare le stesse al momento della precisazione delle conclusioni con la conseguenza che diversamente esse si devono ritenere abbandonate e non potranno essere più riproposte in sede di appello;

  2. è pacifico che nel caso in cui il procuratore della parte non si presenti all’udienza di precisazione delle conclusioni o presentandosi non le precisi o le precisi in modo generico, si presume che abbia voluto tenere ferme le conclusioni formulate in precedenza;

Di conseguenza, hanno concluso, dal corretto coordinamento dei suddetti principi deriva che:

  1. nel caso in cui medio tempore il Giudice abbia rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti non opera la presunzione circa la volontà di queste ultime di tenere ferme le originarie conclusioni, ma è necessario che la parte interessata ribadisca espressamente le proprie richieste istruttorie. In mancanza esse si intendono tacitamente rinunciate. Pertanto, è onere della parte partecipare all’udienza di precisazione delle conclusioni. La mancata partecipazione alla suddetta udienza determina l’abbandono delle istanze;

  2. nel caso in cui, dopo il rigetto delle istanze istruttorie da parte del Giudice, la parte le abbia reiterate, dimostrando così di non prestare acquiescenza alla decisione del Magistrato e di avere un persistente interesse alla prova richiesta, la mancata comparizione del suo procuratore all’udienza di precisazione delle conclusioni non comporta l’abbandono delle istanze, ma esse si devono considerare reiterate così come si devono considerare confermate le conclusioni formulate in precedenza.

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