Con la sentenza n. 33767/2019, pubblicata il 19 dicembre 2019, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda o di un’eccezione precedentemente formulate e più precisamente se la suddetta omissione deve essere considerata quale rinuncia o abbandono della domanda o dell’eccezione.
Lunedi 30 Dicembre 2019 |
La questione è molto dibattuta all’interno della giurisprudenza. Infatti, secondo alcuni dalla mancata proposizione della domanda o dell’eccezione in sede di precisazione delle conclusioni deriva il loro abbandono, in quanto in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, assume rilievo la sola volontà espressa della parte, per il tramite del difensore tecnico, mentre secondo altri, dalla mancata riproposizione, non deriva la presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse.
IL CASO: La vicenda nasce dal ricorso promosso avverso la sentenza della Corte di Appello con la quale era stata riformata la decisione del Tribunale ed accertato il mancato perfezionamento di un contratto di locazione avente ad oggetto i locali ex cabina idriche di un edificio condominiale.
Tra i vari motivi del ricorso, veniva dedotta l’erroneità della sentenza emessa dalla Corte territoriale nella parte in cui aveva disatteso la domanda proposta in via subordinata dal ricorrente tesa all'accertamento del diritto reale e/o personale di godimento da lui acquistato in relazione alle ex cabine idriche per la durata di nove anni rinnovabili, deducendo la mancata riproposizione della suddetta domanda in sede di precisazione delle conclusioni nel corso del giudizio di primo grado.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Suprema Corte che lo ha accolto con rinvio alla Corte di Appello, in diversa composizione, osservando che:
1. come affermato, anche di recente dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1785 del 24/01/2018, tanto nel vigore del previgente testo, quanto in quello dell'attuale art. 189 c.p.c. (come modificato dalla L. n. 353 del 1990), affinchè una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali;
2. al fine di ritenere abbandonata una domanda in precedenza formulata, non è sufficiente che la stessa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, dovendosi, invece, necessariamente accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa.