Qualora nel precisare le conclusioni in modo specifico la parte omette di riproporre delle domande o delle eccezioni precedentemente formulate, queste devono considerarsi rinunciate?
Mercoledi 27 Settembre 2017 |
La questione è molto dibattuta in giurisprudenza. Infatti sul punto si sono formati due orientamenti. Secondo il primo orientamento, la mancata proposizione della domanda o dell’eccezione in sede di precisazione delle conclusioni comporta l’abbandono della stessa, assumendo rilievo la sola volontà espressa della parte, per il tramite del difensore tecnico, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile.
Per il secondo orientamento, la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse.
Sulla questione è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17582 del 14 luglio 2017, che ha aderito al secondo orientamento.
IL CASO: La vicenda processuale sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità trae origine dalla domanda formulata da un Condominio con la quale veniva richiesto al Tribunale di condannare un condomino ad eliminare un manufatto collocato sul piano di calpestio esterno, interposto nell’area sottotetto dell’edificio.
Si costituiva nel giudizio il condomino il quale spiegava domanda riconvenzionale chiedendo che venisse accertato l’intervenuto usucapione. La domanda del Condominio veniva accolta in primo grado, mentre veniva rigettata in secondo grado e veniva accolta l’eccezione di usucapione formulata in primo grado dal condomino.
Il Condominio proponeva ricorso per Cassazione deducendo, fra i vari motivi, la violazione degli articoli 99, 100, 112, 100, 115, 189 cpc in relazione all’art. 360 cpc nn. 3 e 5, in quanto il condomino in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni non aveva riproposto l’eccezione d’usucapione e pertanto la suddetta eccezione doveva ritenersi rinunziata. Inoltre, anche nel giudizio di appello, il condomino pur avendo manifestato con uno specifico motivo di censura l’omesso accoglimento dell’eccezione, in sede di precisazione delle conclusioni aveva omesso di insistere per l’accoglimento della stessa.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ritenuto infondata la censura formulata dal Condominio ricorrente, evidenziando che:
Più volte è stato chiarito “che la mancata riproposizione, in sede di precisazione, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse (cfr., Sez. 3, n. 3593, 16/2/2010, Rv. 611715). In particolare e' necessario accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volonta' inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Sez. 3, n. 1603, 3/2/2/2012, Rv. 621711; Sez. 1, n. 15860, 10/7/2014, Rv. 632116; Sez. 2, n. 17875, 10/9/2015, Rv. 636379), integrando l'omissione una mera presunzione di abbandono (sent. n. 15860 cit.)”;
“La circostanza che il condomino aveva svolto specifico motivo d'appello, al fine di riproporre l'eccezione d'usucapione, non consente d'inferire con sufficiente tranquillita', una volonta' abbandonica della pretesa, a cagione dell'omesso specifico richiamo in sede di precisazione delle conclusioni d'appello. Ne' conforto poteva trarsi dal non avere dedicato una parte della comparsa conclusionale a sostegno della eccezione in parola. La comparsa in parola, infatti, ha natura esclusivamente illustrativa in diritto di quella parte della vicenda sottoposta al giudice che si ritenga necessiti una piu' intensa spiegazione tecnico-argomentativa e il silenzio da essa serbato su uno o piu' punti o profili non assume di certo significato abdicativo di essi”;
Poiché' l'eccezione di merito, quale quella avanzata dalla condomina, e' diretta a paralizzare l'avversa pretesa, essa mantiene la sua persistenza al fine di raggiungere il risultato perseguito, all'interno delle più' ampie difese dirette ad ottenere il rigetto della pretesa avversa. Sicché', salvo il constare, come si e' anticipato, la certa volontà abbandonica del deducente (che non può' fondarsi solo sulla circostanza della mancata reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni), lo strumento deve presumersi non dismesso dalla faretra difensiva, specie ove, come nel caso al vaglio la eccezione in parola era stata regolarmente coltivata (formulata nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, perseguita con le istanze istruttorie, riproposta con lo specifico motivo d'appello).