Rc auto e procedura di risarcimento diretto: deve essere citato anche il danneggiante

Rc auto e procedura di risarcimento diretto: deve essere citato anche il danneggiante
Martedi 26 Settembre 2017

Si segnala l'ordinanza n. 21896 del 20/09/2017 nella quale la Corte di Cassazione si pronuncia in tema di risarcimento diretto in caso di sinistro stradale e litisconsorzio del danneggiante.

Il caso: una società di noleggio conveniva in giudizio davanti al Giudice di pace la Zurich Insurance Company LTD e il sig. F.P. per ottenere in via principale la condanna della prima e in via subordinata la condanna del secondo al pagamento della somma di Euro 828,00 pari al credito ad essa ceduto dal F.

La ricorrente esponeva di aver noleggiato un'auto al F. per il prezzo di Euro 828,00 e che questi, rimasto vittima di un sinistro stradale riconducibile a colpa esclusiva dell'altro conducente, le aveva ceduto a titolo di pagamento il relativo credito fino alla concorrenza della somma indicata.

Il Giudice di pace rigettava la domanda principale proposta dalla società attrice nei confronti della società di assicurazione e accoglieva la domanda subordinata nei confronti del F.; in sede di appello, proposto dalla società attrice, il Tribunale dichiarava la nullità del giudizio di primo grado, disponeva il rinvio della causa al Giudice di pace ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un soggetto da ritenere litisconsorte necessario : per il Tribunale infatti:

  • la domanda della società attrice si fondava sull'atto di cessione del credito dalla stessa concluso con il F.;

  • pertanto, il diritto che la attrice chiedeva di accertare nei confronti della Zuritel s.p.a., assicuratrice del F., era "una quota del medesimo diritto al risarcimento del danno spettante al F.", il cui riconoscimento presupponeva l'accertamento che il sinistro fosse avvenuto "per fatto e colpa del conducente dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente stradale";

  • nel giudizio di primo grado il responsabile del danno, cioè l'altro conducente, non era stato chiamato in causa, ne risultava che il contraddittorio non era integro.

    Contro la sentenza del Tribunale ricorre in Cassazione la società s.r.l. sostenendo che nella procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 l'unico soggetto legittimato è la compagnia di assicurazione e non anche il responsabile civile del danno.

    La Suprema Corte, nel ritenere onfondata la doglianza, precisa quanto segue:

  • la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato, nella vigenza della L. 24 dicembre 1969, n. 990, che nel giudizio promosso dal danneggiato con azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile deve essere chiamato in giudizio anche il responsabile del danno;

  • nel caso de quo, che delinea una questione diversa, bisogna stabilire se nella particolare procedura di risarcimento diretto ex art. 149 continui a sussistere il litisconsorzio necessario del danneggiante;

  • il sistema risarcitorio costruito dall'art. 149 e dal D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo;

  • l'art. 144, comma 3, del decreto legislativo 209/2005 dispone che, quando la vittima propone l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ha l'obbligo di convenire altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo;

  • l'azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non è diversa da quella regolata dall'art. 144 cit.; ne dà conferma in tal senso il comma 6 dell'art. 149 il quale attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente; la possibilità che l'art. 149, comma 6, cit. conferisce all'assicuratore del responsabile di intervenire in giudizio e di estromettere l'altra impresa si collega alla posizione di accollo ex lege di cui si è detto in precedenza;

  • quando tale intervento ha luogo, la richiesta di estromissione è possibile se l'impresa interveniente riconosca la responsabilità del proprio assistito; ma tale responsabilità, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere già oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato contro il proprio assicuratore e ciò è un'ulteriore indiretta conferma dell'esistenza del litisconsorzio necessario;

  • è vero che il litisconsorzio necessario rischia di appesantire la procedura; ma è altrettanto vero che ciò trova un evidente bilanciamento nella necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti.

    La Corte quindi, nel rigettare il ricorso, enuncia il seguente principio di diritto: "In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggiante responsabile".

    Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 3, Ordinanza del 20/09/2017 n.21896


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