Per l'insinuazione al passivo dei crediti tributari basta l'estratto di ruolo

Per l'insinuazione al passivo dei crediti tributari basta l'estratto di ruolo

La Suprema Corte con Ordinanza n. 18120 pubblicata il 21 luglio 2017 ribadisce che per l'ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari e previdenziali, ex art. 87, comma 2, D.p.R. 602/1973, è sufficiente l'estratto di ruolo.

Mercoledi 27 Settembre 2017

IL CASO.

L'agente della riscossione presenta ricorso per insinuare nel fallimento della (omissis) s.r.l. crediti tributari, documentati da estratti di ruolo. Il tribunale di Napoli, con decreto n. 621/2016, respinge l'opposizione al passivo, ritenendo suscettibili di ammissione al passivo i soli crediti tributari e previdenziali portati da cartelle di pagamento, previamente notificate alla società fallita o al curatore.

Per l'effetto, Equitalia Sud ricorre per cassazione avverso detto decreto, denunciando la violazione della L. Fall., art. 93, D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 33, D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88e del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 18.

LA DECISIONE.

La Suprema Corte accoglie il ricorso dell’agente della riscossione e cassa con rinvio il provvedimento impugnato.

A mente dell'art. 87, comma 2, d.p.r. n. 602/1973, come modificato dal d.lgs 26.02.1999, m. 46, “Se il debitore, (…), è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura”.

Sulla scorta di tale previsione normativa, la Suprema Corte conferma che l'ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione sulla scorta del semplice ruolo, e pertanto del relativo estratto, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale.
E’, in ogni caso, fatta salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere allorché sia stata definita la sorte dell'impugnazione esprimibile davanti al giudice tributario, ai sensi dell’art. 88, comma 2, D.P.R. 602/73, secondo il quale: “Nel fallimento, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto”.

La decisione in commento ripropone le conclusioni già fornite da precedenti pronunce che, senza pretesa di esaustività, si segnalano: Cass. civ. Sez. I Ordinanza, 13/06/2017, n. 14693; Cass.Civ., sez. I, Ord. 23.05.2017, n. 12934; Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 12.09.2016, n. 17927;Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 11-11-2016, n. 23110.

In particolare, la sopracitata ordinanza n. 14693/2017 chiarisce che, per la domanda di ammissione al passivo di un fallimento, ciò che interessa è soltanto la prova del credito tributario.
Le prescrizioni normative consentono al concessionario di insinuarsi al passivo "in base al ruolo" e non già in base alla cartella che ne rappresenta un mero strumento di notificazione: dal che la illegittimità, per lo scopo, della previa notifica della cartella. Impongono al concessionario di dover documentare semplicemente l'esistenza del titolo esecutivo: dal che la idoneità dell’estratto di ruolo, inteso come certificato conforme alle risultanze del ruolo, a dimostrare il titolo sottostante. Non solo.

Se è vero che l'estratto di ruolo è il documento informatico proveniente dal concessionario per la riscossione e che, per tale natura, non deve necessariamente essere impugnato davanti al Giudice tributario nel momento in cui è conosciuto dal contribuente, è altrettanto vero che è sempre e comunque ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento che non sia stata previamente notificata e di cui l'interessato sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario.

E’, difatti, ad ogni contribuente data facoltà di adire il Giudice tributario, senza necessariamente attendere gli esiti della notificazione della cartella di pagamento. In egual modo, al curatore fallimentare è data facoltà di contestare il credito nella competente sede giurisdizionale, avuta conoscenza del ruolo per il tramite dell'estratto prodotto in sede di insinuazione.
Non v'è dubbio che la contestazione possa essere avanzata sul presupposto della mancata notifica della cartella esattoriale al fallito, entro i termini decadenziali previsti dalla legge: il che spiegherebbe, secondo la Corte, l'inconsistenza delle argomentazioni che negano all'estratto di ruolo la natura di atto impositivo. In sede fallimentare, l'estratto di ruolo serve a documentare l'esistenza del titolo ovvero dell'atto tributario posto base dell'iscrizione a ruolo.

Pertanto ed in conclusione è legittima l'ammissione del concessionario al passivo fallimentare, ove occorra con riserva, sulla scorta del solo ruolo, non essendo necessaria la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare, né la prova dell'avvenuta notifica della cartella al fallito quando ancora in bonis.

Ne consegue che “L'esclusione della necessità di procedere preventivamente alla notifica della cartella esattoriale comporta che i vizi formali dai quali la stessa sia eventualmente affetta non possono incidere in alcun modo sull'ammissione al passivo del credito tributario: è pertanto irrilevante, a tal fine, la circostanza che, nonostante il venir meno della legittimazione sostanziale e processuale del debitore, conseguente alla dichiarazione di fallimento, la cartella sia stata notificata allo stesso, anziché al curatore, il cui difetto di conoscenza della pretesa azionata può venire in considerazione esclusivamente ai fini della tempestività del ricorso al giudice tributario. Per la stessa ragione, l'ammissione al passivo non può ritenersi preclusa dalla nullità della cartella per difetto del requisito prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2 o dall'avvenuta notificazione dell'atto in copia non autentica, la cui conformità all'originale non potrebbe d'altronde essere contestata in virtù della mancata sottoscrizione da parte dell'esattore, trattandosi di un requisito non prescritto ai fini della validità della cartella, per la quale è sufficiente la corrispondenza al modello approvato dal Ministero delle finanze, la cui intestazione ne assicura anche la riferibilità all'organo che lo ha emesso (cfr.Cass., Sez. 5, 27 luglio 2012, n. 13461; 27 febbraio 2009, n. 4757; 5 giugno 2008, n. 14894)” (Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-03-2015, n. 4483).

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 1 Ordinanza del 21/07/2017 n.18120

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