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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello - Presidente -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -
Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -
Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14867/2016 proposto da:
EQUITALIA SUD S.P.A. - C.F. (OMISSIS), in persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 42, presso GNOSIS FORENSE S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE DI FIORE;
- ricorrenti -
contro
FALLIMENTO SOCIETA' (OMISSIS) S.R.L.;
- intimata -
avverso il decreto n. 621/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 09/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.
che:
Equitalia Sud ricorre per cassazione avverso il decreto del tribunale di Napoli in data 9-5-2016 col quale è stata respinta l'opposizione al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in relazione a crediti tributari documentati da estratti di ruolo;
il tribunale ha confermato il provvedimento del giudice delegato che aveva ritenuto suscettibili di ammissione al passivo i soli crediti tributari e previdenziali portati da cartelle di pagamento previamente notificate alla fallita o al curatore.
che:
il ricorso, col quale Equitalia Sud denunzia la violazione della L. Fall., art. 93, D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 33, D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88e delD.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 18, è manifestamente fondato, essendosi il tribunale discostato dall'insegnamento di questa Corte secondo il quale l'ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo (e dunque del relativo estratto), senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell'ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, allorchè sia stata definita la sorte dell'impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (v. Cass. n. 6126-14, Cass. n. 23110-16); pertanto il provvedimento di merito va cassato con rinvio al medesimo tribunale, diversa sezione, per nuovo esame; ...
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